Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
spese processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17095/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (NUMERO_TELEFONO);
-intimata – avverso la sentenza n. 6392/2023, depositata il 15 maggio 2023, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–COGNOME NOME sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 6392/2023, depositata il 15 maggio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma –
pronunciando sul giudizio proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, per l’ottemperanza della sentenza ( n. 3388/2021) della Commissione tributaria provinciale di Roma -ha dichiarato cessata, tra le parti, la materia del contendere ed ha disciplinato le spese del giudizio disponendone la compensazione.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 , ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente, in sintesi, che l’impugnata sentenza aveva omesso di pronunciare sulle spese processuali dietro accertamento della soccombenza virtuale di controparte.
Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 15 e 46, sull’assunto che, ad ogni modo, la disposta compensazione delle spese non risultava fondata su di una qualche motivazione che desse conto dei suoi presupposti e, in specie, della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni.
-I due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi -sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato.
2.1 -In termini generali, va premesso, la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario, per cessazione della materia del contendere (art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, cit.), non preclude ex se la valutazione dei presupposti legittimanti la
compensazione delle spese processuali purchè la relativa statuizione costituisca l’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di ipotesi diversa dalla compensazione ( ope legis ) che, prevista dall’art. 46, comma 3, cit., costituisce conseguenza automatica dell’ estinzione del giudizio (Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., 21 settembre 2010, n. 19947; v., altresì, Corte costituzionale, n. 274 del 2005).
E, in particolare, si è rimarcato che alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora l’ annullamento dell’atto impugnato non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., 3 aprile 2024, n. 8834; Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231).
2.2 -Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) dispone(va) che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».
In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
2.3 -Nella fattispecie, la compensazione delle spese processuali è stata disposta sul rilievo che «nelle more, a seguito di diffida del legale
delle ricorrente, l’AMA ha provveduto al pagamento della somma di € 704,64, in favore dell’avv. COGNOME NOME come da assegno del 10.1.2023 di pari importo, depositato in atti, …»; con ciò, senza esaminare le (e dar conto delle) specifiche ragioni -se del caso afferenti al contenuto delle difese svolte, alle modalità di introduzione del giudizio ed alla stessa cronologia degli atti specificamente rilevanti nella fattispecie – che consen tivano di derogare all’applicazione del principio della soccombenza virtuale, così disponendo per la compensazione delle spese processuali.
3. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.