Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3929 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3929 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9987/2024 R.G. proposto da BANCA POPOLARE DI PUGLIA E RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE; -controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 296/02/2023 depositata il 1° dicembre 2023;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE
(d’ora in avanti BPPB) un avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP relativo all’anno 2005, con cui disconosceva la deducibilità dei costi sostenuti dal predetto istituto bancario nell’àmbito di due distinte operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza realizzate negli anni 2000 e nel 2004, nonché di ulteriori costi rispetto ai quali veniva contestata dall’Ufficio la violazione del principio di competenza economica; ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Potenza, che respingeva il suo ricorso.
La decisione di primo grado veniva in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTR) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 156/01/12 del 13 novembre 2012 rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE parte privata.
Successivamente, con ordinanza n. 18896/2021 del 5 luglio 2021, questa Corte accoglieva per quanto di ragione il ricorso di legittimità esperito dalla banca, cassando la sentenza d’appello e rinviando per un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE controversia alla stessa Commissione regionale lucana, in diversa composizione.
All’esito del susseguente giudizio rescissorio, con sentenza n. 296/02/2023 del 1° dicembre 2023, la Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado, già CTR, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accoglieva solo in parte l’originario appello RAGIONE_SOCIALE contribuente e, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di prime cure, dichiarava l’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento limitatamente ai rilievi concernenti i costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione; nel contempo, compensava per intero le spese processuali fra i contendenti, in ragione RAGIONE_SOCIALE « particolarità e complessità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, comprovate peraltro dalla corposa motivazione RAGIONE_SOCIALE Ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione » .
Contro questa sentenza la BPPB ha proposto nuovo ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunciare sulla richiesta RAGIONE_SOCIALE contribuente di annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate dall’RAGIONE_SOCIALE o di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE stesse in applicazione del più favorevole regime introdotto dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato il testo dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997.
1.2 Il motivo va dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, avendo la stessa parte ricorrente attestato, nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1 c.p.c., che «successivamente alla presentazione del ricorso l’Ufficio ha autonomamente provveduto alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni nella misura fissa, in applicazione del favor rei derivante dalla disciplina sanzionatoria sopravvenuta», con la conseguenza che in parte qua deve ritenersi cessata «la ragione del contendere» .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver illegittimamente disposto l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Giova anzitutto precisare che nel caso di specie, in virtù del principio tempus regit actum , trova applicazione l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f) , n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 (cfr., sull’argomento, Cass. n. 413/2018), il quale dispone che «le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Non vengono, invece, in rilievo le ulteriori modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. e) , n. 1, del d.lgs. n. 220 del 2023, essendo tale disposizione applicabile, a mente dell’art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Nella formulazione regolante ratione temporis la fattispecie in esame, la norma corrisponde a quella dettata per il giudizio civile ordinario dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009.
2.4 Chiarito ciò, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori , ma da specificare in via interpretativa ad opera del giudice di merito (cfr. Cass. Sez. U., n. 2572/2012; nello stesso senso, ex multis , Cass. n. 15989/2020, Cass. n. 15495/2022, Cass. n. 16450/2024).
2.5 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato ripetutamente affermato, anche di recente, che tali ragioni comprendono la complessità
RAGIONE_SOCIALE questioni trattate (cfr. Cass. Sez. U. n. 13249/2025, Cass. Sez. U. n. 18467/2025, Cass. n. 19109/2025, Cass. n. 25048/2025).
2.6 Non si è, inoltre, mancato di puntualizzare che la valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘gravità ed eccezionalità’ RAGIONE_SOCIALE ragioni esplicitate nella sentenza di merito non può essere misurata da questa Corte, al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui alle enunciazioni del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495/2022, Cass. n. 16541/2023, Cass. n. 32493/2024, Cass. n. 9876/2025).
2.7 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, deve escludersi che la CGT di secondo grado sia incorsa nella dedotta violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo essa motivato l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche in base alla ritenuta «complessità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate» , con implicito riferimento alla novità RAGIONE_SOCIALE problematica giuridica affrontata in sentenza e alla mancanza, sul punto, di pronunce giurisprudenziali di legittimità anteriori a quella da cui aveva tratto origine il giudizio di rinvio, la cui «corposa motivazione» rappresentava la riprova dell’elevato grado di difficoltà RAGIONE_SOCIALE controversia.
Nell’àmbito di una valutazione complessiva e globale dell’esito RAGIONE_SOCIALE lite, la motivazione addotta a sostegno del decisum ben si presta a giustificare anche la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di rinvio, costituente la fase rescissoria di quello di cassazione (vedasi sull’argomento Cass. n. 2856/2025).
Conclusivamente, il ricorso è destinato al rigetto.
Le spese processuali seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, da ritenersi quantomeno prevalente in rapporto all’esito del presente giudizio di legittimità, e si liquidano come in dispositivo.
In presenza di una causa di parziale inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), essendo questa prevista nei soli casi di rigetto integrale,
inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione, con disposizione di carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23408/2021, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 25228/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, e rigetta il secondo, condannando la Banca Popolare di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE s.c.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 9.800 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME