Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16754 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato – controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, n. 79/2020 depositata il 20 luglio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La contribuente impugnava avvisi di accertamento, emessi in relazione agli anni d’imposta 2008 -2012, con cui venivano recuperate a tassazione alcune movimentazioni bancarie ritenute non giustificate.
La CTP accoglieva nel merito il ricorso, mentre la CTR, adìta in sede d’appello dall’Agenzia delle entrate, accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente cioè all’anno d’imposta 2012 e per il solo
Tributi-Processo-
COMPENSAZIONE SPESE
importo di € 500,00, compensando integralmente le spese di giudizio.
La contribuente propone ricorso in cassazione fondato su unico motivo in ragione della asserita illegittimità della compensazione delle spese, mentre l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., ritenendo la contribuente l’erroneità della compensazione integrale delle spese in quanto non si verserebbe, nella specie, in ipotesi di reciprocità della soccombenza, avendo l’impugnazione proposta in primo grado ad oggetto cinque diverse annualità ed essendo stato ritenuto fondato l’appello solo parzialmente relativamente ad una sola d’esse.
Va premesso che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte in caso di reciprocità della soccombenza, o nel concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni, restando escluso che le spese possano comunque essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nella specie oggetto del giudizio è costituito da plurime annualità d’imposta, rispetto ad una delle quali, almeno parzialmente, l’Agenzia delle entrate ha visto accolto il proprio appello rispetto alla decisione di primo grado che la vedeva integralmente soccombente.
Deve a questo punto farsi richiamo della seguente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in base alla quale <>(Cass. Sez. U. n. 32061/22).
Pertanto, anche a voler considerare il giudizio come avente ad oggetto una pluralità di domande una delle quali accolta parzialmente, deve ritenersi ricorrere il requisito della reciproca soccombenza, e a quel punto, come premesso, la decisione in ordine alla totalità o parzialità della compensazione delle spese spetta al potere discrezionale del giudice del merito.
Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che liquida in € 1 .400,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)