Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23152 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
Regione Calabria;
-intimata – avverso la sentenza n. 1192/2023, depositata il 21 aprile 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria;
spese processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10427/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME Francesco COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE; avvEMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore p.t. (13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; EMAIL);
-resistente –
e
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–COGNOME NOMECOGNOME sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1192/2023, depositata il 21 aprile 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto, per quanto di ragione, l’appello dall o stesso odierno ricorrente proposto, compensando, tra le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione si è tardivamente costituita in giudizio al fine di partecipare alla discussione del ricorso.
La Regione Calabria non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, ed agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., assumendo, in sintesi, che la compensazione delle spese processuali era stata disposta, in difetto di soccombenza reciproca, senz’alcuna motivazione e, per dir meglio, sul lo stereotipato riferimento all’esito del giudizio.
-Il motivo è fondato, e va accolto.
2.1 -Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) dispone(va) che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».
In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f , del d.lgs. n.
156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
2.2 -Nella fattispecie, la compensazione delle spese processuali è stata disposta (testualmente) « atteso l’esito del giudizio » quando -con dispositivo conforme alla motivazione -l’impugnato avviso di intimazione veniva annullato relativamente alle cartelle di pagamento presupposte recanti i nn. «030.2007.0002.5946.38.000, 030.2009.0004.0956.41.000 e 030.2010.0034.7617.64.000 («per sopravvenuta illegittimità» dell’avviso di intimazione ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136; cd. «Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010») ed i nn. 030.2011.0024.9762.28.000, 030.2014.0011.7320.60.000 e 030.2014.0014.7872.15.000 (cartelle che «dovevano ritenersi già prescritte al momento della notifica dell’impugnata intimazione di pagamento, essendo ormai spirato a tale data -e cioè al 13 giugno 2018- il relativo termine triennale.»).
Complessivo contesto argomentativo, questo, che rende allora del tutto perplesso, ed indeterminato, il riferimento all’esito del giudizio.
3. -L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio