Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4834/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Santa NOME Capua Vetere, giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 5406/14/2021, depositata in data 29.6.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 4.12.2025 consigliere NOME COGNOME;
della dal
Compensazione spese processuali -giudizio tributario -eccezionali ragioni.
FATTI DI CAUSA
COGNOME impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta n. 3921/8/2019 e compensato le spese processuali per la seguente motivazione: ‘ La oggettiva complessità della vicenda processuale, avente ad oggetto attività di accertamento, a loro volta basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale 4.12.2025.
Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente assume che, a fronte della vittoria integrale della causa, la C.T.R. non poteva compensare le spese processuali, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ed essendo la formula utilizzata del tutto evanescente.
Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza per apodittica, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c .», il ricorrente deduce che la motivazione utilizzata è apodittica ovvero non calzata sull’oggetto della causa, né si comprende se la compensazione si riferisca o meno ad entrambi i gradi del giudizio.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
3.1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis , la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante
dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: «i commi 2 e 2 -bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.» L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..
3.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass., 08/04/2024, n. 9312).
3.3. La motivazione della disposta compensazione, pur non potendo dubitarsi che essa sia riferita al grado di appello, dato che la sentenza di primo grado è stata confermata e non risulta dagli atti che vi fosse un motivo di gravame sulla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di primo grado, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, appare effettivamente generica e priva di riferimenti concreti alla controversia.
3.4. Secondo questa Corte (cfr. ad es. Cass. n. 22310/2017), le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, quali ” la natura della controversia
e le alterne vicende dell’iter processuale ” ovvero, come nel caso in esame, ‘ attività di accertamento basate sull’applicazione di istituti di controversa interpretazione ‘, inidonee a consentire il necessario controllo di legittimità.
4.In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata in parte qua e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, al fine di adottare una nuova e motivata pronuncia sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 4.12.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)