Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 20714/2017 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Novara (NO), alla INDIRIZZO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale e nomine rilasciate in calce al ricorso e di determinazione n. 1380 del 3 agosto 2017, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Novara ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (NO) (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica pro tempore,
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente ed in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta comunale n. 88 del 14 settembre 2017, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Ivrea e dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO, int. 1.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 809/3/2017 della Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE (Torino), depositata il 18 maggio 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 29 febbraio 2024.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (da ora anche ATC) propose tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale del RAGIONE_SOCIALE (Torino), confermando la decisione del giudice di prima istanza, ritenne legittimo il diniego opposto dal Comune di Romagnano Sesia all’istanza di rimborso dell’Imu relativa all’anno d’imposta 2012 su immobili di edilizia sociale in sua proprietà;
1.2. la Commissione tributaria regionale, in particolare, negava il beneficio di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ). d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stante l’assenza del requisito dell’utilizzazione diretta dei beni assegnati ad alloggi sociali;
resisteva con controricorso il Comune di Romagnano Sesia.
il ricorso, già attribuito alla sesta sezione civile e da questa rimesso alla sezione tributaria (ordinanza interlocutoria 13 settembre 2018 n. 22315), veniva, quindi, assegnato all’adunanza camerale odierna;
il ricorso è stato rinunciato dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE con memoria depositata il 3 settembre 2021, notificata tramite posta elettronica alla controparte in pari data, sul presupposto che la questione giuridica di fondo (la perdurante rilevanza ostativa del requisito dell’utilizzo diretto degli immobili da parte dell’ente che invochi la totale esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) era stata medio tempore più volte decisa da questa Corte di legittimità in senso ad essa sfavorevole;
4.1. la ricorrente ha chiesto contestualmente, tenuto conto della rinuncia al credito chiesto in rimborso e del vantaggio così accordato al Comune, la compensazione delle spese di lite ed ha ribadito tali istanze con nota depositata in data 26 gennaio 2024;
dal suo canto, il Comune di Romagnano Sesia, con memoria 25 maggio 2023, preso atto della predetta rinuncia, ha insistito per la liquidazione a suo favore delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE
alla luce della predetta rinuncia di parte ricorrente, sussistono i presupposti per dichiarare estinto il processo ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
va ribadito quanto, anche da ultimo, ritenuto da questa Corte, in analogo contenzioso, in cui si è riconosciuto che la rinuncia è derivata dal consolidamento alla proposizione del presente ricorso di un indirizzo di legittimità contrario alla tesi sostenuta dall’RAGIONE_SOCIALE, per cui, preso atto della non insistenza di quest’ultimo una volta affermatosi quell’indirizzo, si sono reputati sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto «ricorre, in proposito, quanto sul punto recentemente stabilito da Cass. n. 2215/23 (in ricorso n. 37297/19 rg), secondo cui: « Tenendo conto del consolidamento in corso di causa dell’indirizzo giurisprudenziale sulla necessità dell’utilizzo diretto per l’esenzione dall’ICI e dall’IMU degli immobili detenuti dalle RAGIONE_SOCIALE di cui alla Legge della Regione RAGIONE_SOCIALE 26 aprile 1993
n. 11 (tra le tante: Cass., Sez. 5^ 30 dicembre 2019 n. 34601; Cass., Sez. 6^-5, 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2021, n. 20784; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, nn. 37340, 37341 e 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799), si reputa la sussistenza di giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali». L’esito abdicativo del processo nemmeno giustifica l’applicazione, a carico della ricorrente, dell’obbligo di versamento di un importo pari a quello del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 » (così Cass., Sez. T. 19 giugno 2023, n. 17508);
3. le spese del presente giudizio vanno dunque compensate tra le parti e va dato atto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.