Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34690 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4359/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso la sentenza n. 7141/2023 della sez.3 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, depositata il 29 agosto 2023, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17
dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni dal 2006 al 2010, notificati il 13.9.2011 dal Comune di Palermo con riferimento all’immobile destinato a studio professionale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la Commissione regionale ha respinto sul rilievo che gli avvisi di
accertamento sono stati emessi perché il ricorrente è evasore totale, avendo omesso la denuncia di inizio dell’occupazione dell’immobile adibito a studio professionale e che egli non ha pagato alcuna somma per gli anni dal 2006 al 2010; inoltre, il giudice d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’avviso di accertamento dell’anno 2006, facendo riferimento al termine di cinque anni che decorre dalla fine dell’anno di riferimento; la CTR ha respinto anche l’eccezione di indeterminatezza della pretesa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a sei motivi.
Con sentenza n. 8610/2022, questa Corte ha accolto il terzo e quarto motivo del ricorso e, per quanto di ragione il quinto, respinti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che: ‘la parte, pur non trascrivendo i documenti catastali che essa invoca a sostegno della propria eccezione, li riassume e li localizza, indicando che sono stati depositati nel giudizio di merito; ulteriormente specifica in memoria che il Comune di Palermo ha preso atto della minor superficie dell’immobile, con riferimento all’imposta per l’anno 2021. La questione è quindi posta in maniera specifica e determinata e su di essa la Commissione regionale dovrà pronunciarsi, eventualmente rideterminando l’imposta in relazione alla minor superficie accertata e di conseguenza, anche le sanzioni, per quanto di ragione’.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia ha accolto parzialmente l’appello e, in ragione della soccombenza reciproca, ha disposto la compensazione delle spese di tutti e quattro i gradi di giudizio.
Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un motivo.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Palermo è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare errata applicazione dell’art. 15 del D.Lgs del 31 dicembre 2002 n. 546 (Codice del processo tributario), applicabile ratione temporis con le modifiche di cui alla Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4.’, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale disposto la compensazione integrale delle spese dei quattro gradi di giudizio sulla base di una presunta, ma in nessun modo reale soccombenza reciproca. In particolare, ha dedotto che il Comune di Palermo, in spregio alle evidenze catastali, aveva preteso un’imposta sull’assunto errato che l’immobile avesse una consistenza catastale di 200 mq, quando lo stesso aveva una superficie di solo 88 mq.
1.1. Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato, reiteratamente affermato da questa Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite. 1.2. Ne consegue che il Giudice, nel regolare le spese di lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 20289 del 2015).
1.3. Orbene, anche nel processo tributario, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass.,
Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). Ad ogni modo, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). 1.4. Il giudice regionale ha disposto la compensazione delle spese di lite dei quattro gradi di giudizio ‘in considerazione nella reciproca soccombenza’ (pag. 3 della sentenza impugnata), senza nulla precisare sul punto.
1.5. Come è noto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c.), sottende -anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la
parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 22381 del 21/10/2009.
Le Sezioni Unite hanno precisato che l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.(Sez. U – , Sentenza n. del 31/10/2022).
In tal senso, questa Corte ha inoltre chiarito che, ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Sez. 6 – 1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012 e, più di recente, Cass. Sez. 3, n. 25839 del 22/09/2025).
1.6. Ne deriva che, in difetto di una condizione di soccombenza reciproca e non sussistendo gli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (peraltro neanche indicati nella sentenza impugnata), la censura è da ritenersi fondata.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del ricorso, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con condanna del Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, liquidandole nella misura di euro 3.741,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario
nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, euro 7.928,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per i due gradi di appello (euro 3.964,00 per ciascun grado d’appello), ed in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori per il primo giudizio di legittimità.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, che liquida nella misura di euro 3.741,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, euro 7.928,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per i due gradi di appello (euro 3.964,00 per ciascun grado d’appello), ed in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori per il primo giudizio di legittimità. Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del contribuente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME