Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17753 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 19545/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata – avverso la sentenza n. 1858/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 29.3.2023, non notificata;
udita la relazione svolta all’udienza camerale dell’8.5.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.COGNOME NOME impugna con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la sentenza indicata in epigrafe, che, in accoglimento del proposto gravame, ha annullato la cartella di
pagamento impugnata ed ha compensato integralmente le spese processuali del doppio grado.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’udienza camerale dell’8.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c., nonostante la totale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione », il ricorrente assume che la statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dalla C.G.T. di secondo grado è illegittima, in quanto contrastante con quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 130 del 2022, che prevede la compensazione nelle seguenti ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza ovvero successiva emanazione di norme di interpretazione autentica o ricettive delle direttive EU, nessuna delle quali sussisteva nel caso in esame. Assume al riguardo che non disponeva di alcun altro mezzo se non quello della tutela giurisdizionale per far valere le proprie ragioni ed incombeva semmai al Ministero della Salute rilasciare entro il maggio 2016 la certificazione Unica 2015, conformemente ai canoni previsti, sicchè non era esigibile che si accollasse le spese del contributo unificato e dei compensi dovuti al proprio difensore a causa di una supposta ‘ incertezza circa la definizione della documentazione da esibire ‘, ipotesi che non si attaglierebbe a nessuno dei casi di compensazione previsti dall’art. 92 c.p.c. .
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, va osservato che la C.T.R ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, ragione per cui la compensazione delle spese processuali si riferisce ad entrambi i gradi del giudizio.
2.1. In secondo luogo, trattandosi di giudizio instaurato con ricorso del 25.10.2019, il testo vigente ratione temporis del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. è quello risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 13, comma 1, D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 162/2014: « Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero ». Alle ipotesi espressamente contemplate va aggiunta quella risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del novellato comma 2 dell’art. 92 c.p.c., « nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe ed eccezionali ragioni».
2.2. Tanto chiarito, va ulteriormente osservato che la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio tributario, con riguardo alla presente fattispecie, non è disciplinata dall’art. 92 c.p.c., ma dalla norma speciale di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 546/1992, il quale, a seguito della novella del 2015, non richiama più l’art. 92 c.p.c.. Il secondo comma, nel testo in vigore dal primo gennaio 2016 e fino al 4.1.2024, prevede che ‘ Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
La C.T.R. ha motivato la compensazione delle spese processuali, facendo riferimento all’ ‘ incertezza circa la definizione della documentazione da esibire ‘, affermazione che di per sé non manifesta illogicità intrinseca ed appare anzi ancorata all’integrazione della documentazione effettuata dalla parte appellante in secondo grado, documentazione espressamente
menzionata dal giudice del gravame e ritenuta sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello: « Nel caso in esame il contribuente ha depositato in atti tutte le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta relative all’anno 2015 che coincidono con l’importo complessivo della dichiarazione. Inoltre, ha depositato dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ex art. 47 D.P.R. n,. 445 del 28.12.2000 per le ritenute operate; comunicazione del Ministero della Salute (sostituto di imposta) che comunica l’importo effettivamente pagato e la ritenuta relativa. Le prove depositate agli atti sono sufficienti a dimostrare che la difformità riscontrata dall’Agenzia è afferente ad un errore nella certificazione da parte del Ministero della Salute, così come sostenuto dal ricorrente. Pertanto l’appello va accolto. L’incertezza circa la definizione della documentazione da esibire giustifica la compensazione delle spese ».
La motivazione della compensazione delle spese processuali appare pertanto riconducibile alla fattispecie delle ‘gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate’, dovendosi peraltro rimarcare che il legislatore, a decorrere dal 4.1.2024, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 15 cit. un’ulteriore ipotesi specifica di compensazione, che si ha proprio « quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio».
Il ricorso va pertanto respinto.
Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in euro 530,00, oltre spese prenotate a debito.
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.5.2025