Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29256 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
Misure cautelari tributi Spese giudiziali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 911/2024 R.G. proposto da NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Castellammare di Stabia (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. ;
-intimato – avverso la sentenza n. 3565/2023, depositata il 5 giugno 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
–COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza n. 3565/2023, depositata il 5 giugno 2023, con la quale la Corte di
giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che -seppur accogliendo l’impugnazione di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo a ragione dell’omessa notifica dell’atto pre supposto (un avviso di accertamento TARI, anno 2015) -aveva disposto la compensazione delle spese processuali «Attese le ragioni della pronuncia».
Il giudice del gravame ha considerato che -seppur «la laconica motivazione della sentenza di primo grado sul punto delle spese di giudizio» non consentiva di cogliere le ragioni della disposta compensazione, e ciò non di meno, -la statuizione di primo grado doveva essere confermata attesa «la parvità della materia e, soprattutto, la mancata costituzione del Comune che, in assenza di contestazione, ha reso di facile soluzione la controversia».
Il Comune di Castellammare di Stabia non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, agli artt. 91 e 92 112, 132, 366, commi 1 e 2, cod. proc. civ., ed agli artt. 24 e 111 Cost., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame -nel confermare la compensazione delle spese processuali (già) disposte nel primo grado di giudizio -aveva pronunciato non solo in termini apodittici ed incomprensibili, dunque con motivazione apparente, ma anche sulla base di ragioni illogiche che ex se non potevano integrare le legittime gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
2. -Il ricorso è fondato, e va accolto.
2.1 -Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2, ( ratione temporis ) dispone(va) che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.».
In più occasioni la Corte ha, pertanto, statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f , del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
2.2 -Nella fattispecie, le sopra riportate ragioni rendono evidente che il potere di compensare le spese giudiziali è stato esercitato sulla base di profili della lite contestata («la parvità della materia e, soprattutto, la mancata costituzione del Comune che, in assenza di contestazione, ha reso di facile soluzione la controversia») che -in disparte la stessa indeterminatezza del concetto di parvità -involgevano, piuttosto, la dosimetria delle spese da liquidare, spese suscettibili di determinazione, ed anche di conseguenti riduzioni, secondo le specifiche disposizioni di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1 (come modificato, da ultimo, dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2).
Tanto la cd. parvità, quanto la stessa agevolezza definitoria della lite, incidevano (così) sul quantum dei compensi da liquidare, con ciò senza elidere la soccombenza dell’Ente impositore secondo principio di causalità – né attingere un profilo litigioso suscettibile di essere ricondotto a grave ragione di compensazione.
-Trattandosi di pronuncia che ha fatto malgoverno -piuttosto che delle tariffe di riferimento della liquidazione delle spese giudiziali -dei presupposti legali del potere di compensazione, l ‘impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della disciplina delle spese processuali attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME