Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24241 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24241 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto:
ottemperanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27818/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3385/16/21, depositata il 6 luglio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso in ottemperanza con il quale l’AVV_NOTAIO (d’ ora in poi odierno ricorrente) chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza (n. 10766/2020), emessa dalla CTP di Roma, sul capo di condanna relativo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali a carico di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) in favore RAGIONE_SOCIALE stesso dichiaratosi antistatario.
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME con il patrocinio dell’odierno ricorrente .
La CTP aveva accolto il ricorso, liquidando le spese in favore dell’odierno ricorrente, quale antistatario, i n € 950,00.
Nelle more dell’appello proposto dalla COGNOME, con cui si contestava la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, l’odierno ricorrente notificava il 27 gennaio 2021 atto di diffida e messa in mora, chiedendo l’esecuzione della sentenza emessa in primo grado.
Decorso il termine indicato per l’adempimento, l’odierno ricorrente proponeva in data 28 aprile 2021 giudizio di ottemperanza sul capo di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali.
La CTR, in sede di ottemperanza, fissava l’udienza camerale per il 21 giugno 2021.
L’8 giugno 2021 l’odierna controricorrente provvedeva a corrispondere quanto dovuto in base alla sentenza di primo grado e, pertanto, l’odierno ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, ritenuto che la tempistica seguita dall’odierna controricorrente per ottemperare alla sentenza fosse stata celere e corretta, ha compensato le spese del giudizio.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte presente controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 e 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. con riferimento alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Censura il provvedimento impugnato che ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nell’ipotesi in cui l’odierna controricorrente ha provveduto ad adempiere successivamente alla proposizione del ricorso, addossando sulla parte istante il pagamento degli oneri e degli esborsi certamente evitabili se avesse provveduto nel termine di 90 giorni dalla notifica della messa in mora.
1.1. Il motivo è infondato.
Nel caso di specie, la cessata materia del contendere deriva dal fatto che l’odierna intimata , a seguito del deposito del ricorso per ottemperanza (avvenuto in data 28 aprile 2021) e prima della data fissata per l’udienza (udienza del 21 giugno 2021), ha provveduto ad ottemperare, in data l’8 giugno 2021 , il capo di sentenza riguardante la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’odierno ricorrente .
La sentenza impugnata ha motivato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite sul presupposto che la tempistica seguita dall’ odierna controricorrente per ottemperare alla sentenza è stata corretta e celere, indicando a supporto di tale conclusione l’atto di messa in mora del 27 gennaio 2021 e la richiesta RAGIONE_SOCIALE coordinate bancarie del 2 febbraio 2021.
Occorre premettere, in via generale, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il
giudice di provvedere sulle spese processuali dell’intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass. Sez. L, n. 11494 del 2004, Rv. 573779 – 01; Sez. 6 – L, n. 3148 del 2016, Rv. 638618 – 01).
Sotto il profilo della disciplina applicabile, nel caso di specie si verte nell’ipotesi, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui: «1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile».
Tale ultimo capoverso è stato eliminato dall’articolo 9, comma 1, lettera f), numero 1), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
La modifica è applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso è stato notificato il 7.11.2021. In proposito, si ritiene che le spese debbano essere liquidate secondo il parametro vigente al momento della decisione.
Il giudizio di ottemperanza non costituisce, infatti, una fase ulteriore del giudizio originario, ma dà vita ad un autonomo giudizio, benché rigidamente circoscritto entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato, cd. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza. Da ciò, infatti, deriva che con esso può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo, quindi, effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può
essere negato il diritto consacrato dal dictum azionato (tra le molte Cass. Sez. 5, n. 14642/2019, Rv. 654130 -01, Sez. 6 – 5, n. 19346/2018, Rv. 649809 -01, Sez. 5, n. 15827/2016, Rv. 640648 -01, Sez. 5, n. 8830/2014, Rv. 630774 – 01).
In punto di spese il citato art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, al comma 2, impone di motivare espressamente la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. la deroga al principio di soccombenza (Cass. Sez. U, n. 2572/2012, Rv. 621247 -01, Sez. 6 – 2, n. 2883/2014, Rv. 629612 -01).
Con riferimento alla questione centrale del giudizio relativa all’obbligo di motivazione sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese in ipotesi di cessazione della materia del contendere, si ricorda anche che, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass., Sez. 5, n. 33157/2023, Rv. 669583 – 01, Sez. 6 – 5, n. 3950/2017, Rv. 643203 – 01, Sez. 5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., n. 19947/2010, Rv. 614544 – 01).
Deve, inoltre, essere ribadito il principio per cui nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla
necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass., 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231, Rv. 620084 – 01).
Nella specie la sentenza impugnata, valutando il comportamento complessivo della controricorrente, ha ritenuto di compensare le spese sul presupposto che questo sia stato celere e corretto. Si ricorda che il vaglio del giudice di legittimità in ordine alla motivazione sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite è limitato alla dell’eventuale illogicità o erroneità, ipotesi che non
verifica ricorrono nel caso di specie.
Deve, in proposito, essere ricordato e ribadito il principio di legittimità per il quale nel processo tributario le «gravi ed eccezionali ragioni» indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, n. 6059 del 2017, Rv. 643329 – 01; Cass., Sez. 6 – L, n. 23059 del 2018, Rv. 650923 – 01, Sez. 5, n. 2206 del 2019, Rv. 652328 -01, n. 24365 del 2021).
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la motivazione è presente, è logica e non erronea.
Le ulteriori doglianze non meritano di essere vagliate perché attengono al merito e, quindi, sono precluse in questa sede. Deve, poi, essere disattesa la contestazione sollevata dalla controricorrente e relativa all’abuso del processo, ex artt. 96 e 97 cod. proc. civ. asseritamente operata dal ricorrente, in quanto nella fattispecie è da escludere la lite temeraria con la conseguente responsabilità aggravata, trattandosi solamente di mera infondatezza del ricorso.
Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 550,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.