Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19959 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE; AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
-intimate -avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 3621/2022, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione -affidato a due motivi nei confronti dell’ Agenzia delle entrate e
Compensazione spese giudiziali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29038/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
Pietro;
-ricorrente –
dell’ Agenzia delle entrate-Riscossione, che non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
Con quest’ultima la CTR aveva accolto l’appello proposto dalla stessa contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso formulato avverso un’intimazione di pagamento ed aveva compensato le spese.
La società contribuente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ e dell’art. 118 disp. att. cpc nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 111 Cost.
Assume che la sentenza impugnata, nella parte relativa alla regolazione delle spese giudiziali, è affetta da nullità, stante l ‘assenza di un’ effettiva motivazione, essendosi la CTR limitata a compensarle richiamando un non meglio precisato contrasto giurisprudenziale.
Con il secondo motivo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 cit. e dell’art. 92 cod. proc. civ.
Sostiene che la stessa CTR avrebbe dovuto, in applicazione del principi della soccombenza e della causalità, condannare le parti appellate alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
I motivi – da esaminarsi congiuntamente in quanto all’evidenza connessi – sono fondati.
La CTR ha accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento, evidenziando che non vi era titolo per emetterla in quanto la cartella prodromica era stata già annullata dalla CTP. Di seguito, ha compensato le spese con la seguente testuale motivazione: « l e spese del doppio grado di giudizio, considerato che la questione relativa alla notifica in esame è stata oggetto di un intenso dibattito dottrinario e
giurisprudenziale con esisti contrapposti e solo negli ultimi tempi avviato ad una certa univoca composizione, sono interamente compensate tra le parti».
3.2. L’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f) del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Le disposizioni così modificate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 a norma dell’art. 12, comma 1, d.lgs. cit. e, dunque, sono applicabili alla fattispecie in esame che attiene ad una pronuncia resa nel 2022.
3.3. Sebbene il legislatore del 2015 abbia disciplinato la compensazione delle spese nel processo tributario in modo autonomo rispetto all’art. 92 cod. proc. civ. non può prescindersi, tuttavia, dagli approdi della giurisprudenza, anche costituzionale, in merito a detta ultima norma.
Va rammentato in proposito che l’attuale versione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 è analoga a quanto disposto dall’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ. successivamente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69 che aveva riformulato detta disposizione prevedendo, in sostituzione della compensazione per «giusti motivi», la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione».
Intervenendo nuovamente sull’art. 92 cit., il legislatore , con l’art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 convertito con modificazioni dalla
legge n. 162 del 2014, ha eliminato la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» prevedendo la compensazione in due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza reciproca che non è mai mutata), ossia l’assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3.3. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale ulteriore restrizione, l’ha ritenuta affetta da violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, essendo rimaste fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Il Giudice delle leggi ha, in particolare, evidenziato che il fondamento sotteso all’ipotesi tipica del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente -ipotesi che, ove anche non prevista espressamente, avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» -sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti; di seguito la Corte costituzionale ha espressamente precisato che «tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens , soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva » (Corte cost. n. 77 del 2018).
3.4. Così chiarito il quadro normativo, deve rilevarsi che, sebbene il mutamento della giurisprudenza possa, in tesi, giustificare la compensazione delle spese di lite, la CTR ha reso sul punto una motivazione meramente apparente e contraddittoria rispetto a quanto motivato in punto di accoglimento del ricorso. La CTR, infatti, ha fatto riferimento ad un intenso dibattito dottrinario in merito alla «questione relativa alla notifica in esame», sebbene il giudizio sia stato risolto su
diverso presupposto, ovvero che non vi era titolo per emettere la intimazione di pagamento stante l’annullamento della cartella. Inoltre, nemmeno ha chiarito a quale atto ed in ragione di quale procedimento notificatorio intendesse fare riferimento e quale fosse il contrasto di tesi interpretative specificamente rilevante.
Va evidenziato, in proposito, che la compensazione è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v., tra le più recenti Cass. 21/05/2024, n. 14036), come fondatamente verificatosi nel caso in esame.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione in ordine all’eventuale sussistenza di ragioni giuridiche effettivamente legittimanti la compensazione del doppio grado di merito (altrimenti dovendo applicare il generale principio della soccombenza), e al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.