Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 641/2024 proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roviano (RM) il 18/12/1958 e residente a Teano (CE), RAGIONE_SOCIALE San Massimo (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in virtù di mandato in calce al ricorso rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME con Studio in INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzi pec: ‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘ ;
contro
Comune di Teano;
Cartella pagamento Tari Compensazione spese
-ricorrente –
– intimato –
-avverso la sentenza 3963/2023 emessa dalla CTR Campania il 22/06/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME COGNOME impugnava, dinanzi alla CTP di Caserta, la cartella di pagamento nr. 028 2019 0025727348 per l’importo complessivo di €. 3.986,29 notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione -ufficio territoriale di Caserta, a seguito dell’om esso versamento del tributo locale TARI per l’anno d’imposta 2018.
L’adìta CTP accoglieva il ricorso, evidenziando che analogo ricorso avverso il prodromico avviso di pagamento era già stato accolto con sentenza passata in giudicato, e compensando le spese di lite.
Sull’impugnazione del contribuente in ordine al profilo della compensazione delle spese, la CTR della Campania rigettava il gravame, evidenziando che, avendo il ricorrente impugnato cumulativamente anche l’avviso di pagamento nr. NUMERO_CARTA che era stato già oggetto di altro giudizio, si era in presenza di una contraddittorietà delle motivazioni del ricorso, il quale, in ogni caso, era stato accolto solo parzialmente e limitatamente alla maggiore imposta iscritta a ruolo (avendo il contribuente r ichiesto in via preliminare l’annullamento totale della pretesa tributaria).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. Il Comune di Teano non ha svolto difese.
Con proposta di definizione accelerata il consigliere delegato riteneva il ricorso inammissibile per non aver il ricorrente depositato copia autentica della sentenza impugnata. Il ricorrente ha chiesto la decisione della causa e, in prossimità dell’adun anza camerale, ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 c.p.c., per aver la CTP illegittimamente, a suo dire, disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante la sentenza fosse stata di accoglimento del ricorso senza alcuna soccombenza parziale.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma. n. 4), c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, liquidato le spese di giudizio all’Agenzia Entrate Riscossione costituitasi in giudizio nonostante fosse stata evocata solo per denuntiatio litis .
Con proposta di definizione accelerata il consigliere delegato:
rilevato che il ricorrente non depositava, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata (sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sez. 3, n. 3963/2023);
-considerato che, ai sensi dell’art. 369, c. 2, c.p.c., con il ricorso debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta;
considerato altresì che la Suprema Corte deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso (Cass. Civ., Sez. 5 – Sentenza n. 1295 del 19.01.2018);
ha proposto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Con memoria del 28.6.2024 il ricorrente ha dedotto che:
-all’atto del deposito della cd. busta era stato generato dal sistema il cd. codice ‘accettazione avvenuta con successo’;
-raffrontando il contenuto-indice della NIR con gli allegati in atti del pct si evinceva che il sistema aveva inspiegabilmente omesso di inviare ( recte , depositare) tutti i documenti contenuti nella busta di deposito del ricorso notificato e dei suoi allegati;
-l’errore era da ritenersi scusabile perchè egli non aveva possibilità di rendersi conto del mancato deposito della sentenza correttamente inserita nella busta telematica, perché non dovuta a sua colpa, ma del sistema informatico;
tanto dedotto, ha chiesto di essere rimesso in termini per errore scusabile ed a tal uopo ha depositato con la memoria anche la copia
conforme della sentenza impugnata.
5. In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella c.d. “quarta PEC”, la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest’ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell’istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024 ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva un’istanza di rimessione in termini presentata a distanza di soli undici giorni dalla definitiva verifica dell’esito negativo del tentativo di deposito).
In tema di deposito telematico di un atto processuale, la presenza, all’esito dei controlli della cancelleria, di un “errore fatale” che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l’impossibilità del sistema di caricare l’atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l’accettazione del deposito, oltre a consentirne l’eventuale rinnovazione con rimessione in termini, non determina effetti invalidanti, quando vi sia il pieno raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023).
Alla stregua di quanto precede, la parte ricorrente ha diritto ad essere rimessa in termini.
Ciò detto, il ricorso si rivela infondato.
Invero, avuto riguardo al primo motivo, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest’ultima, laddove l’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
In tal guisa riqualificato il motivo, va ricordato che nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e insindacabile – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; conf. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).
Orbene, la CTR ha adeguatamente motivato le ragioni della disposta compensazione delle spese di primo grado, sulla base di un comportamento processuale contraddittorio del contribuente.
Con riferimento al secondo motivo, in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di litis denuntiatio , non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023). Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l’altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al dictum della pronuncia di prime cure, la citazione di quest’ultimo non assolve alla funzione di vocatio in ius , ma di sola litis denuntiatio in presenza di
cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l’originario attore, quest’ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all’originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022). Nell’ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell’appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di vocatio in ius ma di mera litis denuntiatio , sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021).
Tuttavia, nella fattispecie in esame, essendo stata impugnata una cartella di pagamento, l’interlocutore dell’appello proposto dal contribuente non era in via diretta il Comune di Teano (rimasto contumace in secondo grado), ma proprio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, la quale non era, quindi, stata evocata in giudizio solo a titolo di mera litis denuntiatio .
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo il Comune di Teano svolto difese.
7.1. Non vanno adottate le statuizioni di cui all’art. 380 -bis ult.co. c.p.c., atteso che il ricorso viene rigettato per ragioni diverse rispetto a quelle di cui alla proposta di definizione del giudizio di cui sopra.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.