Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21476 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21476 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11303/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso il proprio studio;
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 1722/2022 depositata il 28/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso l’ ordinanza n. 1722/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, depositata il 28.12.2022, non notificata, che nel giudizio di ottemperanza proposto dallo stesso aveva disposto la compensazione delle spese di lite.
La Regione Lazio resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice nella fase di ottemperanza in assenza dei presupposti di legge.
Il ricorso è da ritenere privo di fondamento per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che la CTR, nel procedere alla compensazione delle spese di lite, ha così motivato: ‘ Quanto alle spese del presente giudizio, tale esito comporta che venga disposta, nel caso di specie, la compensazione delle spese di giudizio, non potendosi porre a carico della Regione Lazio, come richiesto dal ricorrente, le spese del presente procedimento, avendo motivato l’Ente le ragioni del lieve ritardo con richieste alle quali poteva essere dato un più sollecito riscontro riguardando questioni processuali della parte contribuente nei due giudizi di merito, né potendosi, d’altro canto, disporre le spese del procedimento a carico dello stesso ricorrente, vittorioso nel merito, ed avente, come tale, diritto al pagamento richiesto ‘.
Occorre ribadire che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della
decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa. (Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213 01). Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ciò, tra l’altro, pure in conformità con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 63778101; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Orbene la motivazione della sentenza impugnata, in punto di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi non illogica, né errata, nella parte in cui, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, la CTR ha attribuito rilievo ‘decisivo’ al li eve ritardo ed al fatto che il ricorrente non avesse dato riscontro a delle richieste della Regione Lazio con le quali si erano richiesti chiarimenti in ordine alle spese sostenute dalla parte.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione Lazio le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri
accessori di legge, se dovuti; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data