Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24074 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
Oggetto:
ottemperanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12776/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Gela, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato pres so il suo studio, in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 10158/2021 depositata il 16 novembre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento (n. 661 del 3.12.2015) con cui il Comune di Gela (d’ora in poi odierno controricorrente) ha contestato a NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) il mancato pagamento dell’Ici relativamente all’annualità 2010.
La CTP ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto prescritto il diritto al prelievo fiscale, in assenza di prova sulla tempestiva notifica dell’avviso impugnato e ha disposto la compensazione delle spese di lite sul presupposto dell’accoglimento del ricorso per motivi formali e del mancato esame del merito della domanda.
La CTR oggi impugnata ha rigettato l’appello propost o dal ricorrente sulla base delle seguenti ragioni:
-in virtù del disposto di cui all’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la CTP ha ritenuto di compensare le spese sulla base della circostanza che sono state accolte eccezioni formali, senza entrare nel merito della controversia;
-tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese legali, rispetto alla riduzione operata dal legislatore del 2014, alla luce anche del nuovo regime di regolamentazione delle spese di lite, il parziale accoglimento della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, ed ha depositato memoria; la controparte resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc civ. Evidenzia che in primo grado il ricorso
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è stato accolto, in quanto è stata ritenuta fondata la preliminare eccezione di merito della prescrizione della pretesa, per non avere l ‘ odierno controricorrente provato l’avvenuta notifica dell’avviso impugnato e, dunque, l’interruzione del termine di prescrizione.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « motivazione apparente e l’omessa e / o l’illogicità contraddittoria», nonché la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di fornire una motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15 sopra richiamato, applicando al caso di specie un principio previsto in caso di parziale accoglimento della domanda.
I motivi sono fondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Nel ricorso introduttivo l’odierno ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato eccependo: il difetto di notifica dell’atto , la non debenza delle somme per prescrizione, l’omessa motivazione ed il mancato invio di un pregresso avviso bonario.
Il ricorso è stato accolto, in quanto è stata ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, sul presupposto che non è stata fornita la prova della notifica dell’atto impugnato.
La domanda è stata accolta, dunque, nella sua integralità con conseguente annullamento dell’avviso impugnato.
La sentenza, tuttavia, non correttamente ha ritenuto di ravvisare nella pronuncia di primo grado un accoglimento parziale della domanda.
Diversamente, l ‘accoglimento parziale della domanda si realizza quando la stessa si compone di diversi capi e solo alcuni di essi
vengono accolti, ipotesi non ricorrente nel caso di specie (in motivazione Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01).
Si osserva, inoltre, che nel caso in esame l ‘accoglimento della preliminare eccezione di merito, relativa alla prescrizione ( recte decadenza), ha determina to l’assorbimento delle altre eccezioni, ma non il rigetto di queste ultime.
Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992: « 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile».
Tale ultimo capoverso è stato eliminato dall’articolo 9, comma 1, lettera f), numero 1), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La modifica è applicabile ratione temporis al caso di specie, in quanto il ricorso è stato depositato il 15.1.2016.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio».
Il comma è stato anch’esso sostituito dall’ articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente tale comma è stato modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), della l. 31 agosto 2022, n.130 e successivamente dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.220.
Per l’applicazione di tale ultima modifica l’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 220/2023 medesimo ha disposto che «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto».
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione la disciplina introdotta dall’ articolo 9, comma 1, lettera f), numero 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo cui «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Per quanto sopra esposto, nel caso di specie, non si verte in un’ipotesi di soccombenza recipro ca, in quanto la domanda del ricorrente è stata accolta totalmente , con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione e l’assorbimento delle altre eccezioni.
La compensazione avrebbe potuto trovare ingresso al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni che, tuttavia, non sono state esplicitate in motivazione, come richiesto dalla legge.
La sentenza ha disposto la compensazione sul presupposto erroneo dell’accoglimento solo di eccezioni di natura formale, laddove, invece, in primo grado l’accoglimento è stato basato sulla fondatezza della spiegata eccezione di merito inerente al decorso della prescrizione (decadenza).
Le ragioni poste a base dell’accoglimento del primo motivo valgono anche per il secondo motivo di impugnazione, dato che la sentenza oggi impugnata, nel disporre la compensazione delle spese del giudizio ha fatto proprie le motivazioni dei giudici di primo grado, trascurando che il ricorrente è da ritenere totalmente vittorioso.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale dovrà, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2024.