Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 816 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4302/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. NOME COGNOME regionale del Lazio il 27 ottobre 2020, n. 3215/09/2020; COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 27 ottobre 2020, n. 3215/09/2020, la quale, in
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
Rep .
contro
versia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per l’importo di € 289,85 in dipendenza di avviso di liquidazione dell’imposta di registro su un atto giudiziario, ha accolto l ‘appello proposto dalla medesima nei confronti dell ‘Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 dicembre 2017, n. 26268/47/2017, con compensazione delle spese giudiziali;
nel riformare la decisione di prime cure, la Commissione tributaria regionale ha compensato le spese dei giudizi di merito sul presupposto della minima entità del valore della lite, della semplicità delle questioni dedotte, della contumacia dell’agente della riscossione e della difesa personale della contribuente;
l ‘Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 86, 92, 112 e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese dei giudizi di primo grado e secondo grado sul presupposto della minima entità del valore della lite, della semplicità delle questioni dedotte, della contumacia dell’agente della riscossione e della difesa personale della contribuente, senza tener conto che la contribuente era stata vittoriosa nel rito e nel merito;
1.1 il motivo è fondato per le seguenti ragioni;
1.2 va premesso che, in tema di spese nel giudizio tributario, l’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del. d.lgs. 24
settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall’1 gennaio 2016 , con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate »;
1.3 il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie di compensazione delle spese di lite autonomamente, e non più tramite il rinvio espresso all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come disponeva invece l’art. 15, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo antecedente alla suddetta novella (a tenore del quale: « La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile »);
1.4 a sua volta, l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (come novellata dal l’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che si applica, a norma dell’art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero;
1.5 in seguito, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ., « nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni », con la precisazione che « l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale pr escrizione dell’articolo 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati »; 1.6 dunque, anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ , che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., sez. 5^, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29226);
1.7 argomentando nel senso che: « La minima entità del valore di lite (€ 289,85), la semplicità delle questioni dedotte, la mancata costituzione in primo e secondo grado della parte convenuta e la circostanza che la contribuente si sia difesa personalmente inducono alla compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio », il giudice di appello non si è uniformato alle prescrizioni dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f, nn. 1 e 2, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall’1 gennaio 2016), il quale collegava in modo automatico la condanna alla
rifusione delle spese giudiziali alla soccombenza di una parte rispetto all’altra parte e consentiva la compensazione (totale o parziale) delle spese giudiziali soltanto nel caso di risulta assolutamente inidoneo a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite il riferimento alla natura della stessa, così come quello al valore modesto della controversia (Cass., Sez. 6^-Lav., 10 giugno 2011, n. 12893; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2018, n. 25594; Cass., Sez. 6^-5, 21 maggio 2020, nn. 9355 e 9359), atteso che proprio nel caso in cui l’importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte ha inteso evitare, l’immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.;
1.9 altrettanto si può dire, poi, sia per la contumacia della controparte, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese giudiziali (Cass., Sez. Lav., 31 luglio 2009, n. 17868; Cass., Sez. 3^, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2020, n. 9599; Cass., Sez. 6^-5, 9 giugno 2022, n. 18584), che per la difesa personale del contribuente, la quale non può escludere che la soccombenza giustifichi la condanna della controparte alla rifusione delle spese giudiziali (Cass., Sez. 2^, 9 gennaio 2017, n. 189);
alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata nei soli limiti della statuizione sulle spese dei giudizi di merito con rinvio della causa alla Commissione
tributaria regionale del Lazio (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla sola statuizione sulle spese dei giudizi di merito e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre