Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5433/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di CATANIA n. 6526/2022 depositata il 21/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per tasse automobilistiche dell’importo di € 663,15.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, VI Sezione, in data 8/5/2019 ha depositato la sentenza n. 4713/06/2019 con la quale ha accolto il ricorso, ritenendo che non vi fosse prova della notifica del processo verbale di accertamento prodromico ed essendo decorso il termine di prescrizione, compensando le spese
La contribuente ha impugnato la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese, ritenendo che la CTP avrebbe dovuto condannare la Riscossione Sicilia alle spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’applicazione dell’art. 15 e 17 bis D.Lgs. 546/92 e degli art. 24 e 111 Cost., in quanto il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere l’appello, non essendo possibile compensare le spese di lite solamente perché il contribuente non avrebbe pagato i crediti – prescritti richiesti con l’atto impugnato e la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato la impossibilità di un ‘ eventuale prova della avvenuta notificazione dell’atto presupposto , nonché per la circostanza che le spese di lite superassero il valore della cartella.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce la violazione di legge ex art. 360, c.1. n. 3 c.p.c., in relazione all’applicazione dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 , in quanto il Giudice di
secondo grado avrebbe dovuto condannare l’ Agenzia delle Entrate Riscossione anche alla refusione delle spese di lite del secondo grado.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, e risultano infondati.
Viene in rilievo, nella fattispecie, l’art. 15 d.lgs. 546/1992, nella formulazione che prevedeva, rationae temporis , che ‘ 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ‘.
Può quindi farsi applicazione della giurisprudenza di questa Corte elaborata in tema di ammissibilità della compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, compreso il consolidato indirizzo maturato con riferimento alla corrispettiva norma processualcivilistica di cui all’art. 92 Cost. (anche successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018), attesa la sostanziale identità, in parte qua , della disposizione in analisi.
In proposito, la Corte di legittimità ha già chiarito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali è consentita esplicitando nella motivazione e gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 08/04/2024, n. 9312 (Rv. 670803 – 01)).
5.1. Tuttavia, ha anche precisato che in tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (…) nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso
violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente, ma che il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495 (Rv. 664877 – 01)).
Nel caso di specie, va rilevato che il giudice del gravame ha ampiamente argomentato la propria decisione. Alla luce di tale motivazione, questa Corte non ritiene che il proprio sindacato si possa spingere giungere sino a misurare la “gravità ed eccezionalità” delle ragioni esplicitate in sentenza.
6.1. Difatti, la CTR ha sottolineato che l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella di pagamento derivava dall’inadempimento della parte contribuente al pagamento di tributi automobilistici dovuti (che è un fatto rimasto non contestato), ed ha anche rimarcato che RAGIONE_SOCIALE non si era costituita in giudizio, riducendo così al minimo l’attività defensionale, mentre la ricorrente aveva scelto di non coinvolgere l’Agenzia delle Entrate, che avrebbe potuto documentare la notifica del processo verbale.
6.2. Tale motivazione non si ritiene inficiata da illogicità e fa leva su elementi di fatto (tra cui il non contestato omesso pagamento delle tasse) che si ritiene, alla luce della giurisprudenza sopra citata, esulare dal sindacato di questa Corte.
Il mancato pagamento della imposta (elemento accertato dalla CTR e non posto in discussione dal ricorrente) ha dato luogo alla procedura conclusa con l’accertamento, e, dunque, non può ritenersi che vi sia illogicità nel ritenere che non vi sia stata una incolpevole posizione del contribuente. Del resto la eccezione di prescrizione è attività rimessa alla parte, come tale solo eventuale, mentre sull’amministrazione grava l’onere di recuperare i propri crediti.
6.3. In sostanza deve affermarsi che ‘ nel rito tributario non è illogico ritenere che sussistano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi del l’art. 15 d.lgs. 546/1992, nel caso in cui sia incontestato l’omesso pagamento d i un tributo ed in cui l’esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato dal solo accertamento della intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l’obbligo di recuperare i tri buti non corrisposti – attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che dunque è vincolata a porre in essere -e che l’accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene ‘.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso deve essere perciò rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto
per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.