Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25810/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6207/2019 depositata l’8/07/2019
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 22/08/12, emessa il 26.9.2012 e depositata il 4.10.2012, con la quale era stato rigettato l’appello proposto dalla stessa contribuente avverso la sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio per giusti motivi, non meglio specificati, nonostante avesse accolto il ricorso della
contribuente avverso il provvedimento di fermo amministrativo di autovetture notificatogli da RAGIONE_SOCIALE
La CTR, in particolare, aveva rigettato l’appello in punto di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese rilevando che, a tale riguardo, sussiste un potere discrezionale del giudice il cui esercizio, particolarmente nell’ipotesi di sussistenza di giusti motivi, non richiede una specifica motivazione.
Per quanto ancora qui rileva questa Corte, con sentenza n. 27788/2018, depositata il 31/10/2018, accoglieva il primo motivo di ricorso, osservando che:
-) L’art. 15 d.lgs. 546/92, nel testo applicabile all’epoca della decisione, recita: «La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile»;
-) A sua volta, l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 69 del 2009, prevede che «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;
-) Nell’interpretare il dettato normativo, questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, 25/09/2017, n. 22310, Rv. 645998 – 01), ha affermato che «In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo»;
-) Nella specie, premesso che la società ricorrente era risultata totalmente vittoriosa nel primo grado di giudizio e che la formula adottata dalla CTP in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese («sussistono giusti motivi», senza ulteriori specificazioni) non era conforme al dettato normativo vigente, la CTR ha rigettato l’appello della contribuente sul punto, rilevando erroneamente – sulla scorta di precedenti giurisprudenziali di legittimità riferiti alla disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 – che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese corrisponde ad un potere discrezionale del giudice il cui esercizio, particolarmente nell’ipotesi di sussistenza di giusti motivi, non richiede una specifica motivazione; conseguentemente, la decisione impugnata è incorsa nella violazione di legge dedotta dalla società contribuente.
La sentenza impugnata veniva pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato il rigetto dell’appello della società contribuente, compensando le spese del giudizio di rinvio.
Avverso la predetta sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 n. 4 cpc, 118 disp. att. cod. proc. civ., 15, 36, 52, 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 60 comma 1 lett. b -bis del d.p.r. n. 600 del 1973,
dell’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, degli artt. 137 e segg. del cod. proc. civ.».
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione o falsa applicazione di legge, dell’art. 50 comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973, dell’art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973, degli artt. 91, 92, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992».
Con il terzo motivo si deduce in relazione all’art. 360 comma 1 n. a cod. proc. civ., la «Illogicità, contraddittorietà e motivazione apparente. Violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. degli artt. 101 e 156 c.p.c. dell’art. 111 comma 6 Costituzione, degli artt. 91 e 92 c.p.c.»
Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, la contribuente lamenta che la CTR abbia operato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, derogando al principio generale della soccombenza, e senza attenersi ai principi dettati da questa Corte in sede di rinvio.
5. I motivi sono infondati.
Ha affermato questa Corte che «In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di
causa o alla giurisprudenza consolidata». (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877 – 01).
5.1. La CTR, in conformità ai principi dettati nella sentenza di rinvio di questa Corte, ha indicato esplicitamente nella motivazione le ragioni fondanti la compensazione, riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e segnatamente ha così argomentato: «Orbene, a parere di questo Collegio, le spese devono rimanere compensate per le motivazioni che si andranno ad esaminare. La CTP ha dichiarato l’illegittimità della comunicazione di Fermo Amministrativo per una duplice motivazione: 1) l’irritualità del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle, che risultano consegnate, negli anni dal 2004 al 2008, a persona diversa dal destinatario in assenza della successiva CAN; 2) la mancata notifica del Preavviso di F.A., ex art. 50, comma 2, DPR 602/73, pur essendo l’espropriazione iniziata oltre un anno dalla (presunta) notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle. Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’invio della successiva CAN sarebbe necessario solo in caso di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario -e anche in tal caso, secondo molti, solo in caso di consegna al portiere e non anche nel caso di notifica diretta o quando la notifica viene fatta a mezzo posta, ossia con raccomandata A/R. Ancora, va sottolineato che, per alcuni, la successiva CAN è un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, in mancanza del quale quest’ultimo è tamquam non esset; secondo altri, invece, in assenza della CAN si parla di nullità della notifica. (…) Relativamente al secondo punto, può farsi lo stesso discorso di cui sopra. Anzi, si dirà di più: la S.C., nella recente sentenza n. 13738/2017, in ragione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 10672/2009, ha affermato che “il preavviso di cui all’art. 50 cit. è assicurato dall’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nel provvedimento di fermo… il fermo amministrativo adottato a distanza di oltre un
anno dalla notifica della cartella di pagamento è legittimo, nonostante non sia stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 50, comma 2, del DPR n. 602 de 1973, atteso che l’invito ad adempiere entro cinque giorni all’obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall’avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente”. Quanto sopra analizzato, ai punti sub 2.1. e 2.2., a parere di questo Collegio, integra le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, pur in presenza della soccombenza esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE.»
6. Anche il terzo motivo è infondato.
Va rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
6.1. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, qui ritrascritta nei passaggi salienti, emerge con chiarezza l’iter logico seguito dalla CTR.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’08/05/2024.