Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11132 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 15586-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 3/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 2/1/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello , limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso avverso comunicazione di iscrizione di ipoteca e sottese cartelle esattoriali.
Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado senza fornire idonea motivazione al riguardo.
1.2. La censura va disattesa.
1.3. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle
spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
1.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
1.5. Deve, dunque, darsi continuità al principio di diritto enunciato da questa Corte, con il quale si è spiegato che in tema di spese legali, la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale ( ratione temporis applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta ad una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a un ‘ enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
1.6. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità» al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495 del 2022).
1.7. Principio, questo, che trova conferma a contrario in una successiva decisione, con la quale si è chiarito che le gravi ed eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis , non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14036 del 2024).
1.8. Nel caso in esame la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la compensazione delle spese di lite disposta dai giudici di primo grado affermando quanto segue:« … va rilevato che nella sentenza n. 5350, la compensazione delle spese è stata disposta ‘alla luce della sentenza n.6610/13/19’, ovvero in considerazione del fatto che il ricorso era stato accolto per effetto della sentenza n. 6610, pur avendo il Collegio constatato, nell’ambito del secondo giudizio, l’avvenuta notificazione delle cartelle in questione. La soccombenza non era dunque ascrivibile al comportamento tenuto dall’ADER nell’ambito del giudizio esitato nella sentenza 5350/2020 e, dunque, la decisione di compensare le spese risponde ad un principio di ragionevolezza, e deve ritenersi rientrante nell’ambito della prudente valutazione rimessa al giudice della controversia (cfr., Corte costituzionale, 19 aprile 2018, n.77)».
1.9. La Corte ha così fondato la disposta compensazione su una serie di ragioni, di cui sicuramente non è illogica ed erronea, e trova riscontro in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 16037 del 2014; Cass. n. 26987 del 2011), quella che fa riferimento alla decisione della controversia sulla scorta dell’applicazione di una sentenza con efficacia di giudicato esterno, emessa nel corso del giudizio di primo grado, ed al deposito, da parte dell’agente della riscossione, della documentazione relativa alla notifica delle cartelle impugnate in replica alle contestazioni sul punto sollevate dalla contribuente (così dovendo essere inteso l’inciso dei giudici d’appello dell’avere «il Collegio constatato, nell’amb ito del secondo giudizio, l’avvenuta notificazione delle cartelle in questione ») e che, da sola, è sufficiente a sorreggere la motivazione.
1.10. La decisione impugnata risulta quindi correttamente basata sulla specialità della situazione concreta in quanto la Corte di merito ha ritenuto di confermare la compensazione delle spese del primo grado di giudizio sul rilievo che l’illegittimità degli atti impugnati era stata affermata a seguito dell’esame della documentazione prodotta solo in fase contenziosa , ed in particolare di sentenza con efficacia di giudicato esterno, che assorbiva ogni altra indagine e verifica da parte dei giudici di merito circa la fondatezza dell’impugnazione.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio de ll’agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da