Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19982 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19982 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11300/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimato- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 862/2023 depositata il 20/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato, a seguito del vano tentativo di mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, il ricorrente ha impugnato plurime
cartelle di pagamento e ruoli esattoriali per un importo di € 1.482,07 per crediti di natura tributaria di cui era venuto casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario. L’ADER ha resistito in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8482/2020 depositata in data 28.10.2020, pur accogliendo il ricorso (e riconoscendo l’interesse del contribuente ad impugnare cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza mediante acquisizione dell’estratto di ruolo, al fine di veder dichiarata in via definitiva la prescrizione del credito tributario) ha ritenuto sussistere gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Il contribuente ha impugnato la decisione innanzi al giudice regionale, limitatamente alla parte in cui, pur in presenza di accoglimento del ricorso, era stata disposta la compensazione delle spese di lite.
La CTR ha respinto l’appello, ritenendo di confermare la decisione dei primi giudici sulla compensazione delle spese, poiché l’ erario non aveva intrapreso azioni per riscuotere il credito, e, dunque, il contribuente aveva impugnato l’atto senza alcuna negligenza dell’Ufficio. Ha sottolineato anche che, secondo la Cassazione , l’estratto di ruolo non è impugnabile se le cartelle sono state notificate o la prescrizione è stata interrotta: nel caso specifico, il ricorso era stato accolto per il lungo tempo trascorso senza atti interruttivi della prescrizione, ma restava valido che l’estratto di ruolo non costituisse impugnabile e che nessuna azione fosse stata intrapresa dall’ente riscossore, giustificando la mancata condanna alle spese.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimata non ha depositato controricorso.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, in primo luogo , osservato che sul tema dell’ammissibilità dell’originaria impugnazione contro il cd. estratto di ruolo è maturato il giudicato interno, essendosi il primo giudice espressamente pronunciato sul punto, come pure evidenziato dalla Corte regionale e rammentato dal contribuente con la memoria di cui all’art. 380 -bis. 1. c.p.c.
Con l’ unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice di prime cure e confermata dal giudice di II grado.
La decisione gravata -a dire del ricorrente – violerebbe le prescrizioni dell’art. 15 del 546/1992 nella formulazione modificata dal d.lgs. 156/2015 – applicabile alla fattispecie in esame atteso che il ricorso di primo grado è stato notificato in data 23.5.2018, e depositato in 24.9.2018 ed è stato deciso in data 29.9.2020, con sentenza depositata in data 28.10.2020 -la quale ha prescritto, con decorrenza 1.1.2016 che, salve le ipotesi di soccombenza reciproca, da escludersi nel caso di specie, il giudice possa disporre la compensazione parziale o totale delle spese solo nel caso in cui ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate.
Poiché il principio di soccombenza si basa sulla causalità, sarebbe illogico e illegittimo compensare le spese di lite considerando l’assenza di negligenza dell’Ufficio: essendo l’Ufficio soccombente, deve comunque essere chiamato a sostenere i costi del processo, comprese le spese legali della parte vittoriosa, per aver causato la lite con la propria condotta illegittima.
La decisione impugnata supera il sindacato di legittimità.
Va rammentato che questa Corte ha già precisato che, in tema di spese legali, la compensazione per ‘gravi ed eccezionali ragioni’ ,
sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495 (Rv. 664877 – 01)).
La motivazione del giudice del gravame è fondata sul fatto che la giurisprudenza più recente non riteneva (più) impugnabile il semplice estratto di ruolo, e che non erano seguite iniziative di nessun tipo che costringevano il contribuente alla difesa in giudizio.
Si tratta di motivazione che non risulta né illogica, né irrazionale e che si pone, anzi, in linea con quanto successivamente affermato da questa Corte secondo cui «A convinto avviso del Collegio, infatti, lo ius superveniens costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di spese avanzata per l’impugnazione ‘diretta’ di un estratto di ruolo ( rectius , del suo contenuto), che -in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -sarebbe stata dichiarata inammissibile (statuizione preclusa dal giudicato formatosi sul merito dell’azione)» (così Cass. 3812/2023).
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa di controparte.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il
pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025.