Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3515/2024 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO LIGURIA n. 542/2023 depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenze nn. 630/2020 e 632/2020 del 21/12/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha rigettato (con condanna del ricorrente al pagamento di Euro 500,00 per le spese del giudizio) i ricorsi presentati, previo infruttuoso esperimento della c.d. ‘mediazione tributaria’, dall’odierno ricorrente in qualità di notaio rogante avverso, rispettivamente, gli avvisi di liquidazione nn. 193020055152 e 1930200343543, relativi ad un atto c.d. ‘plurimo’, portante più negozi di vendita di beni immobili differenti tra parti differenti.
Contro entrambe le sentenze è stato promosso atto di appello dal contribuente, e, costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la volontà di non coltivare il contenzioso pur in presenza di sentenza di primo grado favorevole, dopo aver tra l’altro già notificato al contribuente l’annullamento degli avvisi di liquidazione per cui è causa
Riuniti i procedimenti per economia processuale, con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di giustizia tributaria di secondo g rado della Liguria ha dichiarato l’estinzione, con compensazione delle spese fra le parti, ma con rimborso dei CUT anticipati.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente, notaio rogante, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimato non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 15 D.Lgs. 546/1992 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.: la sentenza sarebbe priva di motivazione in quanto in alcun modo esplicita i gravi ed eccezionali
motivi che avrebbero giustificato la compensazione delle spese di lite dei giudizi di primo grado e di appello.
1.1. In particolare, parte ricorrente afferma, testualmente, che ‘il semplice richiamo a ‘motivi di equità’ non integra in alcun modo la necessaria e puntuale indicazione delle ragioni, gravi ed eccezionali, che hanno portato il Giudice a disporre la compensazione delle spese di lite’. Afferma altresì che ‘Nel caso specifico, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’Agenzia delle Entrate è in re ipsa . L’intervenuto annullamento degli Avvisi di liquidazione determina, infatti, il venir meno della pretesa tributaria costituente la materia del contendere e, proprio in conseguenza di tale annullamento, perde qualsivoglia rilevanza l’eventuale indagine sulla bontà della pretesa tributaria ovvero sulle supposte ragioni del contribuente: è proprio l’Agenzia delle Entrate a riconoscere che il giudizio in questione non aveva alcuna ragion d’essere.’
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di gravame (anche nella descrizione della parte in fatto) fa anche ulteriori affermazioni, con espresso riferimento all’avvenuto integrale annullamento da parte dell’amministrazione, in sede di autotutela, dell’atto impositivo, cui deriva la pronunciata estinzione, e giustifica la compensazione per ragioni di equità.
La statuita compensazione fa dunque leva anche su tale elemento, sicché il dedotto vizio di motivazione non può certamente ritenersi sussistente.
Va rammentato che, per costante giurisprudenza, ‘ la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile
2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354); 2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazion e della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) ‘ (Cass. 20/07/2023 n. 2023).
3.1. Nel caso di specie, semmai, si potrebbe contestare una eventuale motivazione errata, ma, ancorché sintetica, non può certamente dirsi che la stessa sia meramente apparente: è chiara e ben comprensibile.
3.2. Sotto altro profilo si contesta la violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.
3.3. A tal fine, a pagg. 6 e 7 del ricorso, la difesa espone le proprie argomentazioni in diritto che fonderebbero la pretesa sottostante, in base a cui si assume che la Corte di gravame avrebbe dovuto accertare la soccombenza virtuale dell’amministrazione e pronunciare la conseguente condanna alla spese.
3.4. Va rilevato che tali considerazioni si pongono sostanzialmente al di fuori della ratio decidendi del giudice di gravame, che fanno leva sull’annullamento in autotutela e non, invece, sulla fondatezza o meno della pretesa.
3.5. Va poi rammentato che in tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 15, commi del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 (” ratione temporis ” applicabile alla fattispecie) -del tutto parallelo, in parte qua, all’art. 92 c.p.c., il cui consolidato orientamento giurisprudenziale maturato può dunque trovare applicazione anche con riferimento al rito tributario nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. 16/05/2022, n. 15495 (Rv. 664877 – 01)).
3.6. Sul punto, il giudice di appello si è chiaramente espresso, con argomentazioni che fanno leva sull’annullamento in autotutela, correttamente operato dall’amministrazione in virtù di un intercorso mutamento di prassi (come si legge nella motivazione in fatto).
3.7. Ne consegue che tale valutazione, in base ai principi espressi da questa Corte, non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese di lite di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per
la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.