Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25170 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4379/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 4742/2023, depositata il 2 agosto 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Nei confronti di NOME COGNOME veniva iscritta ipoteca su immobile di sua proprietà per un importo pari ad euro 55.432,76 a fronte di un debito pari ad euro 27.716,38, derivante da cartelle e intimazioni di pagamento per tributi erariali.
Il contribuente impugnava l’iscrizione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.
La Commissione adita, con sentenza n. 52/2012 depositata in data 7 febbraio 2012, rigettava il ricorso del contribuente.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva atto di appello.
Resisteva l’Ufficio con appello incidentale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 3786/10/2014, respingeva l’appello del contribuente e confermava la sentenza impugnata.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 34004/2022, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
-Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, con sentenza n. 4742/2023 depositata in data 2 agosto 2023, accoglieva l’appello del contribuente e compensava le spese dell’intero giudizio.
-Avverso tale pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’amministrazione non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’ unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c. , in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 c.p.c.; per aver la Corte di giustizia tributaria erroneamente compensato le spese di lite.
1.1. -Il motivo è infondato.
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9312/2024).
Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all’epoca dell’introduzione della causa (Cass. n. 6901/2025).
Nel caso di specie, con riferimento al rilievo dell’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – stante la diversità degli orientamenti che si erano formati in relazione alla questione della natura dell’ipoteca dell’agente della riscossione -successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sono intervenute le Sezioni Unite, chiarendo che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Sez. Un. n. 19667/2014).
2. -Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione