Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20609 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
SPESE GIUDIZIO – COMPENSAZIONE
–
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2863/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 5349/16/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 giugno 2021, non notificata. Numero sezionale 1816/2025 Numero di raccolta generale 20609/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, rigettando l’appello principale proposto dall’Agenzia dell’Entrate e quello incidentale avanzato dal contribuente contro la sentenza di primo grado, compensava le spese di giudizio «fra parti reciprocamente soccombenti parzialmente».
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 24 gennaio 2022, formulando un unico motivo d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 5 marzo 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.c.
Così la sintesi del motivo offerta dal contribuente: « se l’Agenzia non può sindacare chi debitore in solido ha provveduto al pagamento, se non può ‘arrogarsi’ la facoltà di preferire il pagamento di uno dei due debitori, se non può intromettersi nei rapporti tra debitori, se il pagamento dei uno dei due è stato abbinato ad altra procedura illegittimamente perché il pagamento era stato ‘espressamente riferito all’avviso relativo alla stessa
somma intimata all’odierno appellato’, se il diverso abbinamento ‘è da considerarsi dovuto a disguido (addebitabile all’ufficio)’, non può che conseguirne la liquidazione delle spese di causa, perché le ragioni addotte sono illogiche ed erronee e, pertanto, sussistente il vizio di violazione di legge» (v. pagina n. 2 ricorso). Numero sezionale 1816/2025 Numero di raccolta generale 20609/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Dipanando la suddetta ‘sintesi’, l’istante si duole della violazione delle predette disposizioni e, dunque, del regime delle spese di giudizio, vale a dire della compensazione disposta dal Giudice regionale.
In punto di fatto, va segnalato che la causa aveva ad oggetto il diniego dell’istanza di rimborso dell’imposta di registro di 417,50 €, versata dal contribuente, sebbene già pagata dal coobbligato, motivata dall’Ufficio in considerazione del fatto che le somme erogate da quest’ultimo risultavano abbinate e riferite ad altro provvedimento.
Il Giudice regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, assumendo che, in base al regime della solidarietà, accettata la duplicazione di pagamento, l’Ufficio doveva operare il rimborso al richiedente senza sindacare altro, per cui la pretesa dell’amministrazione, basata su di un errato abbinamento dovuto ad un disguido dello stesso Ufficio, era infondata, benchè « non talmente pretestuosa, da rendere temeraria la lite» (così nella sentenza impugnata), con conseguente rigetto della richiesta risarcitoria per temerarietà del gravame.
L’esame del ricorso evidenzia che l’istante reputa la decisione del Giudice regionale fondata su ragioni « illogiche ed erronee anche rispetto al contenuto delle specifiche censure del contribuente, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione » (v. pagina n. 9 del
Numero di raccolta generale 20609/2025
ricorso), perché il Giudice dell’appello ha ritenuto, da un lato, infondata la pretesa dell’Ufficio e, poi, considerato la lite non temeraria, non ravvisando la colpa grave dell’amministrazione, giacchè di fronte al pagamento da parte di entrambi i debitori solidali uno di essi deve essere rimborsato. Data pubblicazione 22/07/2025
3. Il motivo va dichiarato inammissibile.
Lo stesso contribuente ha rappresentato di aver proposto appello avvero la sentenza di primo grado per la mancata pronuncia sulla richiesta di interessi maturati sulla somma versata e chiesta a rimborso, nonché per la dedotta erroneità della decisione del Giudice di prima istanza di compensare le spese di giudizio.
Dell’appello incidentale dà atto anche il Giudice regionale, senza tuttavia spiegare in cosa fosse consistito, così come dà atto che il contribuente chiese « la condanna dell’Ufficio finanziario per temerarietà del gravame da esso proposto».
Sta di fatto che la Commissione rigettava sia l’appello proposto dall’Ufficio, che quello avanzato dal contribuente, con la conseguenza di compensare le spese per la reciproca soccombenza parziale.
Ebbene, le ragioni di tale decisione, corrispondente all’ipotesi normativamente considerata di compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non hanno costituto oggetto di impugnazione, il che vale a rendere il motivo aspecifico e, come tale, inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Numero sezionale 1816/2025
Numero di raccolta generale 20609/2025
5. Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 22/07/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura di 450,00 € per compensi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME