Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6068 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6068 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11307/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a Roma e residente in Sutri (VT), alla INDIRIZZO elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME PEC: EMAIL, dal quale è rappresentato e
(C.F.: CODICE_FISCALE; telefax: NUMERO_TELEFONO; difeso, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: P_IVA;
– intimata –
-avverso la sentenza 2012/2023 emessa dalla CTR Lazio il 06/04/2023 e non notificata;
Intimazione pagamento -Compensazione spese processuali
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla CTP di Roma un’intimazione di pagamento ed una prodromica cartella di pagamento per un importo di € 26.262,13, relative a crediti di natura tributaria, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio rilevando che “la cartella n. NUMERO_CARTA oggetto del reclamo/mediazione è stata oggetto di sgravio in data 5.10.2018 da parte dell’Ufficio Territoriale di Roma 3 con protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO” e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L’adìta CTP dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e, nel contempo, quindi, compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello sul presupposto che non fosse contestato che lo sgravio fosse intervenuto nel termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso di primo grado (e, quindi, entro il termine in cui poteva essere portata a termine la mediazione), che, poiché il giudizio era ormai radicato, l’avvenuta comunicazione dello sgravio tramite la costituzione in giudizio non aveva in alcun modo pregiudicato la parte e non le aveva causato alcun ult eriore onere e che, tuttavia, essendo la pretesa azionata dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento fondata su un credito prescritto, sussistevano valide ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del primo grado nella misura della metà, spe se che venivano liquidate per l’intero in euro 3.000 (fase studio euro 1.000, introduttiva 600, decisoria 1.400).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi. L’Agenzia del le Entrate non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri
ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR escluso espressamente la liquidazione dei compensi della fase di trattazione/istruttoria per il primo grado di giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado in sede tributaria non esclude la liquidazione dell’onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il contenzioso), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l’importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023). Invero, in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023).
Pertanto, già il deposito di note autorizzate nel primo grado di giudizio da parte del ricorrente giustificava il riconoscimento della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disposto, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione per metà delle spese di lite del primo grado di giudizio.
2.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale,
la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 2362 del 2021; Cass. n. 21178 del 2020; Cass. n. 2206 del 2019; Cass. n. 28658 del 2019). Orbene, in tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all’esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Cost. n. 274 del 2005. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157
del 29/11/2023 ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul
punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto impugnato, a cui l’ente locale aveva provveduto appena verificata l’illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c. (cfr. altresì, in tal senso, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017).
Nel caso di specie, non è contestato, ma è anzi esplicitamente ammesso, che la pretesa azionata dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento fosse fondata su un credito prescritto, così come risulta ex actis che lo sgravio sia stato comunicato dall’Ufficio tramite la costituzione nel giudizio di primo grado e, quindi, allorquando lo stesso era già stato instaurato.
E’ sempre necessario, poi, un fatto dimostrativo dell’esercizio, da parte dall’ente impositore, del potere di autotutela, di regola attraverso la comunicazione della avvenuta adozione dei provvedimenti di revoca dell’atto impositivo o di sgravio del ruolo, con la conseguenza che, in difetto dell’avvenuto riscontro positivo dell’Amministrazione, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13462 del 27/07/2012).
Dalle considerazioni che precedono deriva che non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni che giustificassero la compensazione, sia pure parziale, delle spese relative al primo grado di giudizio.
3. In accoglimento di entrambi i motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di riconoscere, in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del difensore antistatario, delle spese relative al primo grado di giudizio, che vengono liquidate nella misura complessiva di euro 3.500,00 (di cui euro 1.000,00 per la fase di studio, euro 600,00 per quella introduttiva, euro 500,00 per quella di trattazione ed euro 1.400,00 per la fase decisoria), oltre accessori come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’intimata al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre ad euro 120,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.200,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.2.2025.