Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE GIUDIZIO – COMPENSAZIONE
NOVITÀ QUESTIONE
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22599/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore ed il TRIBUNALE DI PADOVA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
per la cassazione della sentenza n. 753/1/2022 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata in data 6 giugno 2022. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. Numero sezionale 2707/2025 Numero di raccolta generale 18388/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale rigettava l’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 294/3/2019 della Commissione tributaria provinciale di Padova nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio (dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, all’esito della revoca della richiesta di contributo unificato in relazione ad giudizio di lavoro intrapreso dalla ricorrente), assumendo che detta statuizione si giustificava «tenuto conto della novità della questione di cui si è detto », vale a dire la previsione dell’art. 37, comma 6, d.l. 98/2011 che aveva esteso il contributo unificato alle cause di lavoro « che aveva dato origine a molteplici dubbi interpretativi, sia a vere e proprie controversie tra gli uffici giudiziari e le parti processuali» (così nella sentenza impugnata).
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione notificandolo in data 20 settembre 2022, formulando due motivi d’impugnazione.
il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Padova resistevano con controricorso notificato il 28 ottobre 2022;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per aver rigettato l’appello, ritenendo,
Numero sezionale 2707/2025
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con motivazione tautologica, nuova la questione controversa, laddove non ricorreva alcuna «assoluta novità», in quanto la previsione del contributo unificato per le cause di lavoro era stata introdotta dalla legge nel lontano anno 2011 e che l’Ufficio, resosi conto dell’errore, aveva provveduto a revocare l’atto impugnato dopo la notifica del ricorso. Data pubblicazione 06/07/2025
Con la seconda ragione di contestazione la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per motivazione apparente, non comprendendo le ragioni per cui, nonostante l’esito favorevole del giudizio, le spese di giudizio erano state compensate sulla base di una generica considerazione di novità della previsione normativa di cui all’articolo 37, comma 6, d.l. 98/2011.
Il ricorso è fondato nel suo primo motivo alla luce delle considerazioni che seguono.
Deve, infatti, subito escludersi, con riferimento alla seconda censura, la sussistenza di una motivazione apparente, avendo il Giudice rappresentato che la suindicata questione controversa aveva carattere di «assoluta novità» e, come tale, dato origine a molteplici dubbi interpretativi e controversie giudiziarie; in tale direzione, la motivazione, nel suo contenuto minimo costituzionale esiste (cfr. su tali principi, tra tante, Cass. n. 21174/2024 ed i numerosi precedenti ivi citati) , ovviamente prescindendo dalla correttezza della valutazione esposta.
In relazione al primo motivo, la norma applicabile è l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 (e non anche gli artt. 91 e 92 c.p.c. invocati dall’istante), secondo cui, nel testo ratione temporis applicabile, «La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione
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tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Numero di raccolta generale 18388/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
6. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che:
la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella liquidazione delle spese (v. Cass. n. 23592/2024);
le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 21521/2010; Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass. n. 1950/2022, Cass. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024);
-l’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n.
23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass., n. 1950/2022); Numero sezionale 2707/2025 Numero di raccolta generale 18388/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 5227/2025; Cass. n. 2081/2025; Cass. n. 9312/2024);
la valutazione del Giudice regionale si palesa erronea non risultando, tanto meno all’epoca dei fatti in contestazione, alcuna «assoluta novità» circa l’applicazione dell’art. 37, comma 6, d.l. n. 98/2011, previsione questa, giustappunto, entrata in vigore sette anni prima della notifica dell’atto impugnato con cui era stato richiesto il pagamento di un contributo unificato ulteriore rispetto a quello versato dalla contribuente, per poi, dopo il ricorso tributario, revocare l’atto impugnato
del resto, la stessa difesa dell’Amministrazione ha dato conto del fatto che vi erano stati ritardi nel chiarire le linee interpretative da seguire per la determinazione del valore della causa ai fini della quantificazione contributo e che da « un approfondimento interpretativo è risultata l’insussistenza del credito, per cui il Tribunale ha tempestivamente attivato la procedura di annullamento dell’ordine di pagamento, disposto il 14.11.2018 e avvenuto in data 27/11/2018, ma preannunciato al difensore della contribuente alcuni mesi prima» (v. pagina n. 3 delle controdeduzioni), con ciò, quindi, rappresentando una tardiva definizione di un supposto tema interpretativo, tuttavia sussistente da molti anni (dall’entrata in vigore del citato decreto legge dell’anno 2011) e, poi, risolto dall’amministrazione in pochi mesi con la suindicata revoca dell’atto, il che integra un profilo di
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indagine del tutto distinto da un’indecifrabile «assoluta novità» della questione, erroneamente considerata dal Giudice regionale. Numero di raccolta generale 18388/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio sul tema delle spese giudiziali, provvedendo a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME