Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
Cartella di pagamento -Tasse automobilistiche -Spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30128/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, INDIRIZZOA EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 3665/2021, depositata in data 21 aprile 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
relativa all’omesso versamento di tasse automobilistiche per l’anno 2008.
Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania, la quale con sentenza n. 11487/2015 accoglieva il ricorso annullando la cartella di pagamento notificata in ritardo in data 20 febbraio 2012.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Sicilia; si costituiva Riscossione Sicilia rilevando la mancanza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 3665/2021, depositata in data 21 aprile 2021, rigettava l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato nota scritta al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ..
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
Considerato che:
1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e art 118 disp att c.p.c. nonché degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92 e dell’art. 111 Cost.», il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha redatto una sentenza nulla a cagione dell’assenza di una effettiva motivazione, essendosi il giudice limitato a citare alcune sentenze senza un apparente senso logico ed a fare presente che la motivazione della compensazione era stata già fornita dal giudice di prime cure.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ. dell’art. 24 Cost. e
dell’art. 111 Cost.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accolto l’appello e, in applicazione del principio di causalità, non ha condannato la resistente alla refusione delle spese di lite stante la palese fondatezza delle domande del sig. COGNOME nonché la palese nullità dell’atto impugnato per omessa notifica dell’avviso presupposto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato «Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992», il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r avrebbe dovuto condannare RAGIONE_SOCIALE anche alla refusione delle spese di lite del secondo grado.
Seguendo un ordine logico giuridico nella trattazione dei motivi, va disaminato il terzo che è parzialmente fondato.
In considerazione della data di notifica di ricorso innanzi alla C.t.p, quale indicata dallo stesso contribuente in ricorso (17/04/2014), era vigente la seguente formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. ‘Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.’
Nella fattispecie in esame, non essendovi la soccombenza reciproca in primo grado -circostanza che avrebbe legittimato senz’altro la pronuncia di compensazione -la C.t.r. ha fatto mal governo della norma di legge allorquando ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza della C.t.p. di Catania in ordine alla compensazione nonostante in essa non fossero state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni.
L’accoglimento per quanto di ragione del terzo motivo determina l’assorbimento degli altri due motivi di ricorso.
In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione e assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed
il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 8 maggio 2025