Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29352 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 1990-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11719/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, con l’avvocato NOME COGNOME , con egli elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 9428/17/2021, pronunciata il 27 settembre 2021 e depositata il 25 ottobre 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
La contribuente, in data 18.02.2009 , presentava all’RAGIONE_SOCIALE istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di Irpef ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza della contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; la contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario , quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L’Ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Catania, che accoglieva le ragioni della contribuente.
Sul gravame de ll’ Amministrazione finanziaria , il collegio d’appello dichiarava l’estinzione del giudizio d’appello, compensando le spese di lite , in ragione del difetto d’interesse alla prosecuzione del giudizio manifestato dall’ Ufficio nelle memorie illustrative.
Avverso la statuizione di compensazione, insorge la parte contribuente affidandosi a tre motivi di ricorso, mentre rimane intimato l’ Ufficio.
In prossimità dell’adunanza , la parte ricorrente ha altresì dimesso memoria ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per v iolazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, parte ricorrente censura l’illegittima compensazione RAGIONE_SOCIALE spese
operata dalla Commissione di seconde cure, in violazione della normativa richiamata.
Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell ‘art. 132 c.p.c. e dell’ art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 19 92 e dell’art. 111 Cost. , parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per aver ritenuto la questione ‘particolare’ e, pertanto, aver compensato le spese di lite.
Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Costituzione, parte ricorrente censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui non ha condannato la resistente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi di lite del grado di appello, stante la insussistenza RAGIONE_SOCIALE gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il primo motivo ricorso è infondato.
L’art. 44 del d.lgs. n. 546/92 al primo comma sancisce che il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ed al secondo comma prevede che il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. Il successivo art. 46 contempla l’ipotesi dell’estinzione del giudizio (in tutto o in parte), nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, precisando al successivo terzo comma, che le spese del giudizio estinto a norma del comma primo restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge (la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, con sentenza n. 274/2005, nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previste dalla legge).
La ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo tributario, inoltre, al pari del giudizio in sede civile, segue il principio cardine della soccombenza, come sancito dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , secondo
cui ‘ La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ‘.
Nel caso di specie, in primo luogo, la contribuente, già vittoriosa in prime cure, risulta parte vincitrice anche in secondo grado, come deducibile in via indiretta dalla rinuncia al gravame formulata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle memorie illustrative depositate.
Tuttav ia, l’articolo invocato non trova applicazione, perché la fattispecie è stata inquadrata dal giudice di merito non nella figura della rinuncia con accettazione della parte convenuta/resistente, ma nella diversa regola della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito di dichiarazione di rinuncia -non accettata- da parte dell’appellante Amministrazione finanziaria.
I motivi secondo e terzo sono, per contro, fondati.
Esclusa la piena accettazione della rinuncia formulat a dall’Ufficio con contestuale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, i Giudici di seconde cure avrebbero potuto compensare le spese in ragione della ‘ obiettiva complessità della materia, per la quale l’atteggiamento dell’ufficio, potrebbe essere considerato conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ‘ (Cass. n. 7273 del 2016).
Secondo giurisprudenza di questa Corte, ‘l e spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mera “complessità” e la “pluralità” RAGIONE_SOCIALE questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni “gravi ed eccezionali”, semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della parte vittoriosa ( ex multis Cass. n. 22598/2018).
Similmente, l’infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull’esito della lite, non può essere addotta quale ragione che giustifichi la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali (Cass., ord. del 24.02.2020, n. 4764). La questione sottesa al presente ricorso attiene al Sisma Sicilia del dicembre 1990 e all’ esperibilità della domanda di rimborso ex art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La questione, ad oggi, risulta ricorrente presso la Suprema Corte di cassazione; si sono creati, difatti, consolidati filoni giurisprudenziali dimostrativi della frequente proposizione di cause simili alla presente, se non identiche.
Va escluso, pertanto, anche la ‘particolarità’ della materia che potrebbe giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni attinte dai motivi secondo e terzo.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023