Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29226 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 11340/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 11873/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 8 ottobre 2021, depositata in data 2 novembre 2021 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ricorre con un unico motivo contro l ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso in riassunzione del contribuente per l’ ottemperanza del giudicato tributario, compensando tra le parti le spese processuali dei due giudizi di ottemperanza, limitatamente alle somme dovute per compensi, <>.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha giustificato l’operata compensazione parziale (limitatamente ai compensi) RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado del giudizio di ottemperanza con una
motivazione non idonea ad integrare alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al menzionato art. 92 cod. proc. civ., richiamando ‘ giusti motivi’ , non più previsti dall ‘art. 92 cod. proc. civ. vigente all’epoca, la peculiarità della questione di merito e la novità della questione di rito, concernente l’applicazione o meno, nel giudizio di rinvio in ottemperanza, dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992.
1.2. Il motivo è fondato e va accolto.
L’art. 15 d.lgs. n.546/1992 prevede che le spese del giudizio possano essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
A sua volta, l’art . 92 cod. proc. civ., nella sua formulazione attualmente vigente (come sostituita dal decreto – legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, c he si applica, a norma dell’ar t. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero (v. art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
La Corte Costituzionale, con la sentenza del 7 marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art . 92 cod. proc. civ., comma 2, <> con la precisazione che <>.
Dunque, l a valutazione di ‘novità della questione’, come quella di sussistenza RAGIONE_SOCIALE “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
Nella sentenza impugnata, il giudice fa impropriamente riferimento a ‘ giusti motivi’, giustificando la compensazione <>.
Pertanto, la motivazione della compensazione risulta erronea, laddove fa riferimento ai giusti motivi, non più previsti a seguito della novella legislativa, e generica, laddove fa riferimento alla peculiarità della questione di merito.
Anche l’ulteriore riferimento all a mera ‘novità’ della questione , concernente l’applicazione o meno nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza dell’art.63 d.lgs. n.546/1992, non configura una motivazione idonea a giustificare la compensazione, in quanto occorre tener presente che la condizione di assoluta novit à della questione è solo quella riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (cos ì la cit. Corte cost., sent. n. 77 del 2018).
Quel che rileva è , dunque, l’inesistenza di precedenti in un quadro pur sempre contrassegnato dalla forte controvertibilit à̀ della questione (cfr. Cass. n. 25655/2021).
Sul punto, la C.t.r. si è limitata a dar semplicemente conto, come si è visto, della novit à del tema di indagine, il quale, peraltro, ha natura meramente proc essuale, attiene alle difese dell’amministrazione nel solo giudizio di riassunzione e riguarda le modalità di introduzione del giudizio di riesame in ottemperanza (non riguarda, quindi, il primo giudizio di ottemperanza).
Né la fattispecie rientra nell’ ambito di applicazione del criterio indicato dall’art.15 d.lgs. 546/1992 e ripreso dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza, poiché non vengono evidenziate “gravi ed eccezionali ragioni”, che delineano una regola elastica, ma riferibile a circostanze comunque particolarmente serie e di remota probabilità.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, l’assoluta esiguità del credito (euro 2 7,07) integrerebbe le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ in presenza RAGIONE_SOCIALE quali il giudice dovrebbe disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di causa.
Erroneamente, dunque, il giudice dell’ottemperanza avrebbe riconosciuto integralmente in favore del contribuente le spese del giudizio di legittimità.
2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso alla compensazione costituisce una facoltà e non un obbligo del giudice.
Inoltre, come è stato detto, <<proprio nel caso in cui l'importo RAGIONE_SOCIALE spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che
la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. n. 10026/2013; Cass. n. 5696/2012; Cass. n. 25594/2018).
Al l'RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale ; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che provvederà anche alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma in data 10 ottobre 2023