Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18564/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n. 27/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e compensato le spese per i due gradi; la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e condannato la resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00;
ricorre per cassazione il contribuente con tre motivi di ricorso;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente al solo scopo della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, e liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado di giudizio e di conferma RAGIONE_SOCIALE spese liquidate dalla CTP nella sentenza di primo grado; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 91, 92, 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. (nella parte in cui il giudice di secondo grado ha compensato le spese del primo grado senza impugnazione sul punto).
Il motivo è fondato, la CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso e condannato la resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese; in assenza di impugnazione di NOME, la CTR (dalla condanna alla compensazione) non aveva il potere di riformare la condanna alle spese disposta dal primo giudice: «In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice
dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado» (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 -01; vedi anche Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606, Rv. 655640 01).
Con il secondo ed il terzo motivo (che si analizzano congiuntamente per evidente connessione logica) il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. art. 111 C ostituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (vizio di motivazione) e degli art. 91 e 92 cpc , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. (per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni).
I motivi sono fondati; la sentenza impugnata compensa le spese in relazione all’esito della notificazione della cartella ‘risultato controverso per un dettaglio che effettivamente poteva sfuggire ad un esame non perfettamente accurato dell’operatore’.
La sentenza evidenzia nella parte motiva come la notificazione era stata tentata ad un numero civico diverso da quello dove anagraficamente risiedeva il contribuente (peraltro nel numero civico dove è stata tentata la notifica vi era un’attività commerciale non riferibile al contribuente).
La motivazione risulta illogica e contraddittoria in quanto l’errore del numero civico non può essere certamente addebitabile alla condotta del contribuente, e non può logicamente ritenersi una ragione grave ed eccezionale: «Nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione,
quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza» (Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592, Rv. 672126 01).
Conseguentemente sussiste una violazione di legge denunciabile in sede di legittimità: «Nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312, Rv. 670803 – 01).
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, conferma la condanna alle spese della decisione della CTP (euro 1.500,00); condanna la resistente NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello e di quello di cassazione, che liquida: per il primo, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e, per il secondo, in Euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME