Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20699 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20699 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9447 -2023 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente –
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza n. 2663/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della PUGLIA, depositata il 17/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in sede di rinvio da Cass. n. 6478/2022, aveva respinto l’appello erariale, compensando le spese di lite, avverso la sentenza n. 101/2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto, in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale.
Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e lamenta nullità della sentenza impugnata circa «la statuizione sulla compensazione delle spese di lite … per avere la Corte di Giustizia Tributaria di II grado offerto solo una motivazione apparente, senza la dovuta esplicitazione di quelle ‘gravi ed eccezionali’ ragioni ex lege richieste dall’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile» .
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. in quanto «la statuizione sulla compensazione delle spese di lite viol(erebbe)… il principio di soccombenza sancito dall’art. 15 del d. lgs. n. 546/92 e dall’art. 91 c.p.c., oltre alla effettività del diritto di difesa di chi vuole fare valere le proprie ragioni in sede giudiziale».
1.3. Va accolto il secondo motivo per il principio della ragione più liquida, con assorbimento del primo motivo.
1.4. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese’ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
1.5. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
1.6. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
1.7. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in sede di legittimità e successivamente in sede di rinvio, nel 2020 e 2022 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
1.8. Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 3977 del 2020).
1.9. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020).
1.10. Deve allora osservarsi quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («Appare infine equo compensare tra le parti le spese delle fasi di merito e di legittimità, in considerazione dei motivi della decisione e della ostica ed assai incerta materia delle notificazioni a
mezzo posta») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.
1.11. L’odiern o ricorrente era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito, cosicché la compensazione delle spese non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità