Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11315-2023 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 595/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 6.2.2023.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME, propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello del de cuius, con compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. 2099/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso cartelle esattoriali, con compensazione delle spese di lite.
La Concessionaria è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione «dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 come modificato dal d.lgs. 156/2015 … con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite.
1.2. La censura è fondata.
1.3. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017. nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della ‘elasticità’ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle
spese di lite, ‘non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese’ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).
1.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
1.5. Tale, appunto, è l’evenienza verificatasi nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in secondo grado, in data 3 aprile 2019 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
1.7. Questa Corte ha, poi, statuito che «ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 3977/2020).
1.8. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696/2019. in senso conforme Cass. n. 3977/2020).
1.9. Deve allora osservarsi che quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («Spese del presente grado compensate, stante l’esclusiva imputabilità dell’errore al primo giudice, senza alcun concorso della controparte, quale grave ragione idonea a consentire la compensazione delle spese di lite, ex art. 15, comma 2, cod. trib.») non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.
1.10. L’odierna parte ricorrente era risultata totalmente vittoriosa all’esito del giudizio di merito, cosicché la compensazione delle spese non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità