Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15074/2023 proposto da:
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ( C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO in virtù di procura speciale in calce al ricorso (pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione;
– intimata –
-avverso la sentenza 111/2023 emessa dalla CTR Lazio il 04/01/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Intimazione pagamento Tari -Compensazione spese
COGNOME NOME impugnava, dinanzi alla CTP di Roma, un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. 50 dPR n. 602/1973 a causa del mancato pagamento di una serie di presupposte cartelle relative alla Tari.
L’adìta CTP rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR del Lazio, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento a tre cartelle (siccome erano state oggetto di rottamazione, ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119/2018), accoglieva il gravame concernente le residue due cartelle, atteso che l’atto interruttivo della prescrizione era stato notificato quando già era scaduto il termine quinquennale, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio ‘in ragione della peculiarità della questione’.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 13 d.l. 132/2014, e del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., nonché degli artt. 21 e 47 della CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU, parametrati con l’art. 117 Cost., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e/o 5), c.p.c. , per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla “peculiarità della materia del contendere” (Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 11217 del
31/05/2016) , in quanto una simile formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14563 del 30/05/2008; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23265 del 03/11/2009 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 21521 del 20/10/2010).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.