Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32533 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: Compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese – Gravi ed eccezionali ragioni – Espressa indicazione – Necessità.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25249/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale ha indicato l’indirizzo pec :
EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , tutti domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale sono rappresentati e difesi ope legis ;
-resistenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3310/04/2024, depositata in data 20 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella di pagamento n. 097 20170048493375 000, con la quale l’Ufficio ricalcolava l’IRPEF per indennità di fine rapporto per l’anno 2012, chiedendo Euro 1.994,97; eccepiva la decadenza dalla pretesa impositiva.
La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.
L ‘Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio), che confermava la decisione di prime cure, compensando le spese del grado.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato atto con il quale hanno chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025.
Il ricorrente ha depositato, in data 17 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Va, preliminarmente, affermata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Questa Corte costantemente (da ultimo v. Cass. 06/05/2024, n. 12204, e Cass. 31/10/2024, n. 28187) afferma che nei giudizi tributari introdotti, come quello che qui ci occupa, successivamente al 1° gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa l’istituzione RAGIONE_SOCIALEe agenzie fiscali previste dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 300 del 1999, spetta unicamente a queste ultime la legittimazione ad causam e ad processum (cfr. Cass. Sez. U. n. 3118/2006, Cass. n. 29183/2017). Non a caso il detto RAGIONE_SOCIALE non ha preso parte ai gradi di merito del presente giudizio.
1.1. Fra le predette agenzie rientra anche quella RAGIONE_SOCIALEe Entrate, la quale «è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o RAGIONE_SOCIALE erariali o locali, RAGIONE_SOCIALE anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori» (art. 62, comma 2, del citato D. Lgs. n. 300 del 1999).
Ciò posto, c on l’unico motivo di ricorso si deduce la «violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 D.lgs. n. 546/1992 per aver la sentenza di II grado compensato le spese di giudizio in assenza di alcuna motivazione».
Nell’illustrare il motivo la parte ricorrente ha richiamato sia l’art. 92 cod. proc. civ., sia l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che consentono la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite solo « qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».
Ha richiamato diversi precedenti recenti di questa Corte, tra cui Cass. 03/09/2024 n. 23592 che impone di esplicitare le motivazioni su tali ragioni.
Il motivo è fondato.
2 .1. Per l’esame di tale censura occorre partire dalla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, RAGIONE_SOCIALEa versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 24/09/2015, n. 156 (applicabili dal 01/01/2016, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: « i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: «2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed
eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. » L’art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) d.lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 il secondo periodo che rinviava all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. .
Trovano, invece, applicazione ai giudizi instaurati « in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere dal 04/01/2024 le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (« Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quanto ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel grado di giudizio »).
Nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia (senza che il risultato interpretativo si diversifichi in ragione RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023) il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nel richiamare le « gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ») trova riscontro nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento additivo di C. cost. n. 77 del 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. 12/09/ 2014, n. 132 ( Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione RAGIONE_SOCIALE‘arretrato in materia di processo civile ) – nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni . La stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ. ha trovato, quale riferimento sistematico, le modifiche apportate all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera del d.lgs. 156 del 2015 (« Per la riconduzione a legittimità RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata può anche considerarsi che più recentemente lo stesso legislatore, in
linea di continuità con l’azione riformatrice degli ultimi anni, è ritornato alla tecnica normativa RAGIONE_SOCIALEa clausola generale RAGIONE_SOCIALEe «gravi ed eccezionali ragioni». Infatti, dopo l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa disposizione attualmente censurata, il legislatore ha novellato alcune norme del processo tributario. In particolare l’art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 1, lettere a e b, RAGIONE_SOCIALEa legge 11 marzo 2014, n. 23), ha sostituito gli originari commi 2 e 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega govern ativa nell’art. 30 RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 1991 n. 413) ed ha, tra l’altro, previsto che le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni» che devono essere espressamente motivate. Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità»).
Proprio dalla pronuncia resa da Corte Cost. n. 77 del 2018 si traggono le coordinate ermeneutiche che possono condurre alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e 92, comma 2, cod. proc. civ. (alla luce RAGIONE_SOCIALE‘intervento additivo appena richia mato).
Il legislatore non solo accentua i rapporti tra la regola cd. RAGIONE_SOCIALEa soccombenza (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992) e quella speciale RAGIONE_SOCIALEa compensazione (art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992) in termini di norma generale-norma eccezionale, ma costruisce la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui
finisce per modulare l’applicazione secondo il principio di proporzionalità.
Il principio di responsabilità che integra la ratio RAGIONE_SOCIALEa regola generale sulla soccombenza, trova, quindi, in virtù di una clausola generale (« gravi ed eccezionali ragioni ») un correttivo che scongiura esiti interpretativi contrari al principio di ragionevolezza.
La gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) RAGIONE_SOCIALEe ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in gi udizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Un’ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lgs. 220 del 2023 -applicabile ai processi instaurati dal 04/04/2024, v. supra -con la quale è stato inserito nell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento alla l’ipotesi in cui « la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio ».
In ogni caso, come già evidenziato da questa Corte (Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass., 24/01/2022, n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992. L’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite) siano effettivamente gravi ed eccezionali , al punto che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola generale RAGIONE_SOCIALEa soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost..
È stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 -deve essere interpretato, nel senso che la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto RAGIONE_SOCIALEa condotta processuale RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché RAGIONE_SOCIALE‘incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale RAGIONE_SOCIALEa soccombenza» (Cass. 03/09/2024, n. 23592).
2.2. Nel caso in esame, tuttavia, la decisione RAGIONE_SOCIALEa CGT-2 in punto di spese riportata, tra l’altro, solo nel dispositivo – è totalmente priva di motivazione e non tiene conto RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa vicenda che ha visto l’ Ufficio totalmente soccombente sul ricorso del contribuente, con la conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato, tenuto conto che: « nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità » (Cass., 08/04/2024, n. 9312).
Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile nei confronti del MEF, in favore del quale non vanno liquidate le spese del presente giudizio, non avendo svolto attività difensiva; il ricorso va, invece, accolto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ADE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Lazio, in altra composizione, perché provveda al nuovo esame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE ; accoglie il ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALEe altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME