Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13978 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13978 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29942/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME appresentato e difeso, per procura speciale in r calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio legale sito in Catania, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2263/05/2017 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. . 1-bis del d.l. n 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue:
Il contribuente NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base d due motivi, illustrati con memoria, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, che resta intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con quale la CTR aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese processuali valorizzando la contumacia dell’agente della riscossione in primo grado.
Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e 92 cod. proc. civ fondato e va accolto.
Nel processo tributario, secondo la testuale previsione dell’art. 1 comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992, Tallone teinponS vigente (e, quindi, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. 156 del 2015, risalendo la pronuncia della CTP all’anno 2012), la commissione tributaria può dichiarare compensate le spese processuali in tutto o in parte a norma dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. (norma quest’ultima emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile alla fattispeci per essere il giudizio di primo grado iniziato dopo il 4/07/2009, risultan
impugnate intimazioni di pagamento notificate nel 2011 – ricorso pag. 2), che prevede che, “se vi è soccomben5za reciproca o concorrono altre gravi ed ecce.;ionali ragioni, esplicitamente indicate nella motiva.zione, il giudice può compensare, paria/mente o per intero, le spese tra le parti’.
Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazi introdotta dalla I. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) p essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015)
La CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale dell’agente della riscossione, ha disposto la compensazione delle spese processuali sul presupposto, che si è detto essere del tutto irrilevante ai fini dell’imputazione delle stesse, contumacia della società resistente.
Pertanto, raccoglimento del motivo di ricorso in esame comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla competente CFR per la regolamentazione delle spese di tutte i gradi di giudizio, trattandosi di attività che presuppone un accertamento in fatt devoluto al giudice di merito, nonché del presente giudizio di legittimità Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso con cui il
ricorrente ha censurato anche la statuizione di compensazione delle spese adottata dalla Commissione d’appello.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27/02/2019
Il Presidente NOME COGNOME