Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29188/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sede di ROMA n. 4397/2021 depositata il 04/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al ricorrente l ‘intimazione di pagamento numero NUMERO_CARTA relativa alla cartella esattoriale NUMERO_CARTA emessa per Tassa automobilistica anno 2008.
Il ricorrente l’ha impugnata deducendo l’intervenuto annullamento della cartella, circa un anno prima, con sentenza passata in giudicato della CTP di Roma del 26/9/2016 e pubblicata in data 18/10/2017.
La CTP di Roma, con la sentenza n. 4642/2019, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’intimazione di pagamento NUMERO_CARTA sul presupposto della mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso detta pronuncia, il contribuente ha proposto appello, ribadendo il pregresso annullamento della cartella n. NUMERO_CARTA posta a fondamento dell’intimazione di pagamento impugnata, e allegando, al contempo, anche prova del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Con la sentenza n. 4397/2021 la CTR del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite, in base al fatto che non era stata depositata l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della cartella nel giudizio di primo grado, e che comunque difettavano i relativi presupposti per la condanna alle spese, avendo la parte appellata rinunciato alla domanda.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente al profilo della disposta compensazione delle spese, affidato a n. 2 motivi.
Successivamente il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. NOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1^ n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 324, 115, 116, 112 c.p.c. 91 e 92 c.p.c.; nonché l’omessa valutazione di una circostanza determina nte ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c..
Il ricorrente afferma di aver prodotto in primo grado anche la prova del passaggio in giudicato della suddetta sentenza sulla cartella, la quale aveva accertato che RAGIONE_SOCIALE (allora RAGIONE_SOCIALE) si era costituita in giudizio, e comunque la stessa sentenza aveva anche accertato l’intervenuta prescrizione del tributo (tassa automobilistica 2008) sotteso alla cartella annullata: il giudice di merito, omettendo di valutare queste circostanze determinanti, è giunto all’erronea conclusione dell’assenza di prova del passaggio in giudicato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 co 1 c.p.c. con riguardo agli artt. 324 c.p.c. 91 e 92 c.p.c. e l’omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente la compensazione delle spese di lite decisa dalla CTR in ragione della presunta omessa produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza sarebbe illegittima, in quanto in contrasto con il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno in ogni stato e grado del giudizio, e con la acclarata perdita di ogni efficacia, ab initio , dell’atto impositivo (nella specie, la cartella esattoriale) a seguito della sentenza che lo aveva annullato, anche indipendentemente dal passaggio in giudicato di tale sentenza, nonché con l’accertamento della definitiva prescrizione del tributo.
I motivi possono essere trattati insieme, stante la stretta correlazione.
3.1. Trova applicazione nella fattispecie l’art. 15 d.lgs. 546/1992, nella seguente formulazione, ratione temporis vigente : ‘ 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla
commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.’
3.2. Deve innanzitutto considerarsi che nel giudizio era stata data la prova dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento prodromico.
COGNOME, inoltre, era stata parte del giudizio con cui era stato disposto l’annullamento della cartella, definito con giudicato.
3.3. In questa circostanza fattuale, deve ritenersi che la compensazione delle spese fosse in effetti irrazionale ed illogica (comunque priva di sostrato legale) in quanto, pur in presenza di giudizio di annullamento del provvedimento impositivo, nell’ambito di contenzioso in cui era parte la stessa amministrazione, il contribuente era stato costretto ingiustamente a difendersi anche nei confronti di un atto successivo di intimazione di cui difettavano palesemente i presupposti di emissione. NOME aveva infa tti emesso l’intimazione pur dopo la definitiva (e ad essa ben nota) caducazione della cartella per ragioni inerenti alla pretesa.
3.4. Il giudice dell’appello ha dunque errato, in quanto avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3.5. I motivi sono conseguentemente fondati.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite dei giudizi di merito, che vanno quantificate nella somma di euro 300,00 per il primo grado e di euro 300,00 per il giudizio di gravame.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida a carico di Ader ed a favore del COGNOME le spese dei giudizi di primo e secondo grado, in euro 300,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Condanna Ader al pagamento altresì delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 .