Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15608/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis ;
-controricorrente-
nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE COMUNE DI SALERNO CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 28/2024 depositata il 2/01/2024, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Salerno (CTP) accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME contro una intimazione di pagamento e le presupposte cartelle, relative a Irpef, Irap, Iva, tributi locali e diritti camerali per vari anni di imposta; contestualmente condannava l’Agenzia delle entrate -Riscossione al pagamento delle spese di lite.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno (CGT) dichiarava inammissibile, perché tardivamente proposto, l’appello principale dell’Agenzia delle entrate -Riscossione e di conseguenza dichiarava privo di efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. l’appello incidentale del contribuente, relativo al governo delle spese di lite; la CGT compensava le spese di lite, sussistendo pertanto giusti motivi.
Avverso la decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a un motivo, illustrato da successiva memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre non svolgono attività difensiva il Comune di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno e l’Agenzia delle entrate -Riscossione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 21/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., limitatamente alla disposta compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, censurando la decisione laddove non ha tenuto conto del fatto che anche la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una ipotesi di soccom benza e che essa non possa costituire una grave o eccezionale ragione.
1.1. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione inammissibilità del ricorso.
Come evidenziato da Cass. n. 12484/2020, la censura non propone di contestare l’opportunità di disporre la compensazione delle spese, che è profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma è volta a negare che i motivi addotti dalla pronuncia impugnata siano tali da integrare i presupposti applicativi dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce – difatti – una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità in quanto fondate su norme giuridiche (Cass. S.U. 2572/2012).
2. Il motivo è fondato.
Con fermo e costante orientamento questa Corte ha ritenuto che la decisione in rito dia luogo a ipotesi di soccombenza e di conseguenza non costituisca di per sè motivo di compensazione delle spese di lite (Cass. n. 10911/2001; Cass. n. 9512/1999; Cass. n. 7389/1996).
Il che vale anche per le ipotesi di inammissibilità (Cass. n. 15847/2024; Cass. n. 7024/2022; Cass. n. 12484/2020) o improcedibilità (Cass. n. 6424/2024) dell’appello, dovendo quindi ribadirsi , anche nell’ambito del processo tributario, il seguente principio di diritto «Nel processo tributario la pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri, di per sé, un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992».
Ha quindi errato la CTR nel ritenere sussistenti i «giusti motivi» in ragione dell’esito processuale della lite, con motivazione apodittica ed evidenziando esclusivamente la pronuncia di inammissibilità.
Giova appena precisare che in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, l’impugnazione incidentale tardiva è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass. n. 15220/2018; Cass. n. 33733/2023; Cass. n. 4074/2014; Cass. n. 23469/2014)
Concludendo, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame ed alla quale si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/05/2025.