Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34697 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7731/2025 R.G. proposto da:
CONDOMINIO DI INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimato-
Avverso la sentenza n. 6252/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2, depositata il 21.10.2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il INDIRIZZO, in Roma, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Roma la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il 21.03.2022, relativa ad imposta
di registro dell’atto giudiziario, emesso dal Tribunale di Roma anno 2013, con ruolo n. 2019NUMERO_DOCUMENTO004255, reso esecutivo il 22.10.2019, per l’importo di € 326,72, comprensivo di sanzioni e interessi.
La Corte Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 22, con sentenza n. 8500, depositata il 22.06.2023, rigettata l’eccezione preliminare relativa al difetto di rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ravvisando l’esistenza dei giusti motivi nel rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di rito e nel modesto valore della controversia.
Sull’appello del condominio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello.
Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo ed unico di ricorso, rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, 17 -bis e 46 d.lgs. n. 546/1992 e 90,91,92, 93 c.p.c., 111 cost. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..’, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il giudice regionale disposto la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in difetto dei presupposti previsti dalle norme indicate.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato che anche nel processo tributario, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto n. 29226;
Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312). Ad ogni modo, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
1.2. Il giudice regionale ha rigettato l’appello del condominio contribuente affermando che: ‘La sentenza di primo grado ha correttamente disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese in considerazione del rigetto della eccezione di rito del ricorrente ed accolto la eccezione di decadenza del credito tributario, stante la mancata costituzione dell’agenzia finanziaria ed il modesto valore della controversia di euro 326,72′.
La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ravvisato i presupposti per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nel rigetto di un’eccezione relativa alla rappresentanza processuale dell’RAGIONE_SOCIALE, spiegata in primo grado dal contribuente, e nel modesto valore della controversia. L’Amministrazione finanziaria, infatti, in primo grado è risultata del tutto soccombente. Del tutto irrilevante, infine, il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE, soccombente, non si sia costituita nel secondo grado di giudizio.
Nel caso di specie, quindi, è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME