Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20611 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
SPESE GIUDIZIO –
COMPENSAZIONE –
«PARTICOLARITÀ CASO
TRATTATO»
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11098/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE;
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore;
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 9185/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 19 ottobre 2021, non notificata. Numero sezionale 1817/2025 Numero di raccolta generale 20611/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado, ha compensato le spese di giudizio «per la particolarità del caso trattato».
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 19 aprile 2022, formulando tre motivi d’impugnazione, illustrati anche con memoria ex art. 380bis . 1, c.p.c. depositata il 28 febbraio 2025.
L’Agenzia delle Entrate è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att/trans. c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., lamentando la motivazione apparente della sentenza, siccome limitatasi a compensare le spese «per la particolarità del caso trattato » senza altro aggiungere.
Con la seconda censura la ricorrente ha lamentato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la
Numero sezionale 1817/2025
Numero di raccolta generale 20611/2025
Data pubblicazione 22/07/2025
violazione dell’art. 15, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. art. 24 e 111 Cost., per non avere il Giudice di secondo grado condannato la resistente alla refusione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante la insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che potrebbero giustificare la compensazione delle spese di lite, avendo, invece, fondato la decisione su di un pacifico orientamento del giudice di legittimità.
Con la terza ragione di contestazione la contribuente ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 15 e 56 d.lgs. n. 5646/1992, nonché degli artt. 29, 24 e 111 Cost. per avere la Commissione, pur rigettando l’unico motivo di appello ed in assenza di impugnazione specifica, riformato anche il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese in favore della ricorrente.
4. Il ricorso è fondato.
La suindicata motivazione integra un’ipotesi emblematica di motivazione apparente.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare
Numero registro generale 11098/2022
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all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/20 17; Cass., Sez. Un., n. 7667/2017; Cass., Sez. Un., n. 14430/2017; Cass., Sez. Un., n. 16159/2018; Cass., Sez. Un., n. 9558/2018 e Cass., Sez. Un., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; Cass. n. 21174/2024 ).
5.1. Alla stregua di tali principi, va riconosciuto che l’unico riferimento contenuto nella pronuncia impugnata alla «particolarità del caso trattato», senza alcuna delucidazione sulla sua peculiarità, integra una motivazione fittizia, tanto più considerando che dalla motivazione della pronuncia emerge che la decisione è stata assunta sulla base della sentenza n. 2820/2005, che ha posto a carico dell’amministrazione l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, il che dimostrava semmai la semplicità della controversia esaminata.
Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come dedotto nel secondo motivo, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5456/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che:
-la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione
della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese (v. Cass. n. 23592/2024); Numero sezionale 1817/2025 Numero di raccolta generale 20611/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
– in ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992. L’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, ad un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità ed in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n. 23592/2024 cit., che richiama Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass., 24/01/2022, n. 1950);
non integrano ragioni plausibili per compensare le spese formule generiche quali la «peculiarità della fattispecie» (cfr. Cass. n. 14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie » (Cass. n. 27304/2023) , la « natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la « particolarità della materia trattata » (Cass. n. 24702/2023).
7. È fondato anche il terzo motivo.
Va sul punto chiarito che il generico riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla compensazione alle «spese di giudizio» induce a ritenere, per l’uso del plurale e per la ragione posta a base della compensazione che non possono che riguardare la controversa nel suo complesso, che il
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Giudice regionale si sia riferito alle spese dell’intero giudizio e, quindi, anche a quelle del primo grado. Data pubblicazione 22/07/2025
Valgono, allora, le riflessioni sopra svolte per ritenere la sentenza impugnata errata anche sotto tale profilo, dovendo aggiungersi che la Commissione regionale, una volta rigettato l’appello dell’Agenzia, non poteva intervenire, in assenza di uno specifico ed autonomo appello al riguardo, sulla condanna alle spese liquidate in primo grado.
Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – in diversa composizione – per la regolazione delle spese di giudizio di secondo grado alla lucea dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME