Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33874 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33874 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21260/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Gaeta (LT), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Gaeta (LT) (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) , ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI INADEGUATEZZA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 29 marzo 2024, n. 2071/18/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 29 marzo 2024, n. 2071/18/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. 05720170021398260000 del 27 aprile 2017 da parte dell” RAGIONE_SOCIALE‘, per conto del Comune di Gaeta (LT), notificata il 25 marzo 2019, per la TARI relativa all’anno 2016, nella misura complessiva di € 149,30, ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Gaeta (LT) e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Latina il 13 luglio 2020, n. 294/2/2020, con limitato riguardo alla compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -senza pronunciare alcuna condanna degli appellati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado in favore dell’appellante, compensando, però, tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Il Comune di Gaeta (LT) ha resistito con controricorso, mentre l ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stata disposta dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado, nonostante la soccombenza totale in entrambi i gradi del l’ente impositore dell’agente della riscossione .
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’a rt. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado, nonostante la soccombenza totale in entrambi i gradi del l’ente impositore dell’agente della riscossione.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dalla Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio la temerarietà della lite provocata dall’agente della riscossione ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione unitaria per la comune attinenza all’inadeguatezza motivazionale della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado -sono fondati nei limiti specificati in appresso.
2.1 L’ente impositore « eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del presente ricorso per Cassazione stante la doppia statuizione conforme ex art. 348 ter c.p.c. in merito alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ».
Tuttavia, l’eccezione deve essere disattesa. Difatti, la c.d. ‘ doppia conforme ‘ non può configurarsi in ordine alla doppia statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nei gradi di merito, attenendo al thema decidendum della controversia ( nella specie, all’impugnazione della cartella di pagamento) .
In buona sostanza, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello sulla compensazione, ma ha omesso di adottare i provvedimenti conseguenziali in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado. Laddove, il petitum del ricorrente per cassazione si sostanzia nella pretesa alla riforma della sentenza di appello sulla regolamentazione di entrambi i gradi del giudizio di merito.
2.2 Ciò detto, le censure attingono la sentenza impugnata, sia in relazione all ‘omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, sia in relazione alla immotivata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado di giudizio.
2.3 Sotto il primo aspetto, è evidente che il giudice di appello non ha statuito sulle spese del giudizio di prime cure, astenendosi da qualsiasi forma di regolamentazione. nonostante l’accoglimento del gravame .
2.4 Invero, il principio di soccombenza è sancito, in linea generale, dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo tributario. Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede
pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856). 2.5 A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina RAGIONE_SOCIALE spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere RAGIONE_SOCIALE spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640).
2.6 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, non pronunciando sulle spese del giudizio di prime cure secondo la regola generale della soccombenza.
2.7 Sotto il secondo aspetto, è pacifico che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme relative all’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all’infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1986, n. 2504; Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2574; Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2003, nn. 17049 e 17067; Cass., Sez. 2^, 27 settembre 2013, n. 22283; Cass., Sez. 2^, 14 aprile 2016, n. 7403; Cass., Sez. 6^-2, 11 maggio 2017, nn. 11704, 11705, 11706 e 11707; Cass., Sez. 3^, 30 aprile 2018, n. 10336).
2.8 Ciò non di meno anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib., 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez.
Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
2.9 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche
introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art . 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
2.10 Nella specie, ritenendo che « che sussistano dei giusti motivi per procedere, ai sensi del secondo comma dell’art.92 c.p.c., come richiamato dal secondo comma dell’art 1 del decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546, alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese », il giudice di appello non ha fornito alcuna motivazione alla disposta compensazione.
2.11 Per il resto, non risulta che la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. dell’agente della riscossione abbia formato oggetto di istanza da parte del contribuente, né di esame da parte del giudice di appello.
Valutandosi la fondatezza per quanto di ragione dei motivi dedotti, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento nei termini sopra specificati e la sentenza impugnata deve essere cassata entro tali limiti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini specificati in motivazione, cassa la sentenza impugnata entro tali limiti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME