Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7704 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12790/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gela, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 10159/07/21 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 16/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto:
,
Ritenuto che:
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia, con sentenza n. 10159/07/21, depositata il 16/11/2021, rigettava l’appello proposto dalla contribuente ed avente ad oggetto la pronuncia di compensazione delle spese operata dal giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Gela ha depositato controricorso.
In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo NOME COGNOME lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.e degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.
La ricorrente censura la sentenza di merito nella parte in cui, in violazione delle norme sopra indicate, ha confermato la sentenza di primo grado che, seppure aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente – relativo ad un accertamento ICI per l’anno 2010 – aveva disposto la compensazione delle spese di lite sul presupposto dell’esistenza di «gravi ed eccezionali ragioni» , insussistenti nella fattispecie, fondandosi il suindicato accoglimento per l’intervenuta prescrizione della pretesa impositiv a
In particolare, la CTR aveva omesso di indicare le gravi e eccezionali ragioni che potevano giustificare la statuizione dei giudici di primo grado, limitandosi a richiamare genericamente i casi in cui esse ricorrono.
Con il secondo motivo la ricorrente censura, ex art 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., per essere la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente circa la sussistenza delle «gravi ed eccezionali ragioni» che potevano giustificare la disposta compensazione delle spese di giudizio.
I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto attinenti sostanzialmente alla medesima questione, sono fondati.
L’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo ratione temporis applicabile, dispone che «1 . La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Nel caso di specie non risulta contestato che oggetto del giudizio posto a fondamento della statuizione relativa alle spese dello stesso era la prescrizione della pretesa impositiva; prescrizione affermata dai giudici di primo grado e non impugnata dall’en te territoriale, in ragione della mancata prova da parte di quest’ultimo della sussistenza di validi atti interruttivi.
3.1 In materia di compensazione delle spese del giudizio, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di specificare che « in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza » (Cass. n. 1950 del 2022 Rv. 663746 – 01); non essendosi, già in precedenza, mancato di chiarire che « nel processo tributario le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità » (Cass. n. 2206 del 2019 Rv. 652328 – 01). Questa Corte ha, poi, statuito che « ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c .» (Cass. n. 3977 del 2020 Rv. 656993 – 01)
3.2 Deve allora osservarsi il fatto che « in giudizio era stata prodotta documentazione non idonea a dimostrare che effettivamente il 21 dicembre 2015 avvenne la consegna dell’atto da notificare » da parte dell’ente territoriale, invocato dalla CTR, non può integrare le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. 4. Il ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Cos ì deciso in Roma il 19 gennaio 2024
Il Presidente NOME COGNOME