Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4830 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4271/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6146/2021 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 28/06/2021 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa ai sensi dell’art. 36ter d.P.R. n. 600 del 1973 con cui le era ingiunto il pagamento di somme a titolo di addizionale Irpef 2007, compensando le spese del grado.
Contro tale sentenza propone ricorso la ricorrente in base a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata per la camera di consiglio del 25/01/2024.
Considerato che:
La ricorrente propone un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con cui deduce violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92 , 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., lamentando che, in merito alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, la CTR abbia omesso ogni motivazione nonostante, peraltro, il rigetto del gravame fosse conseguenza RAGIONE_SOCIALE infondatezza dell’appello erar iale e non di rilievi officiosi, con conseguente violazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis , dovuta alla riformulazione operata dall’art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 156 del 2015, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in modo autonomo rispetto al
codice di procedura civile, dispone che Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate .
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le gravi ed eccezionali ragioni devono indicarsi esplicitamente nella motivazione , devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia decisa, devono essere appunto indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 02/02/2023, n. 3220; Cass. 01/02/2022, n. 2963; Cass. 23/12/2021, n. 41360).
Nel caso di specie, la motivazione sul punto manca del tutto (cfr., ex plurimis , sul difetto assoluto di motivazione quale vizio di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053) né trova fondamento alcuno, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE decisione, la tesi RAGIONE_SOCIALE difesa erariale secondo cui la compensazione sarebbe giustificata avendo il giudice verificato la legittimità del tributo richiesto, quantunque prescritto, e che la prescrizione operi solo su eccezione di parte.
Il ricorso va quindi accolto, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui è demandata altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2024.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME