Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21780 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18237/2024 proposto da:
NOME NOME (nato a Maglie l’8/7/1958 ; C.F.: CODICE_FISCALE, residente a Maglie, alla INDIRIZZO rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio separato, dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE (pec: EMAIL, con studio in Maglie (LE) alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Comune di Maglie;
-intimato –
-avverso la sentenza n. 356/24 emessa dalla CTR Puglia in data 30/01/2024 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Compensazione spese di lite
Fatti di causa
La CTR della Puglia accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 999/04/2018 pronunciata il 08/02/2028 (con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce aveva rigettato la sua richiesta di annullamento del l’avviso di accertamento ICI n. 7816 relativo all’anno 2011), compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Maglie non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado disposto la integrale compensazione delle spese di lite in mancanza dei presupposti di legge.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso, in ordine alla regolazione delle spese processuali con integrale compensazione delle stesse, una motivazione apparente.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c. nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 16/05/2022; cfr. altresì Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019). Pertanto, il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i
giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25594 del 12/10/2018).
Orbene, in presenza di una soccombenza integrale da parte del Comune di Maglie, non si giustifica in alcun modo la scarna motivazione resa dalla CTR per giustificare la compensazione (tra l’altro, per intero) delle spese del giudizio (<>).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di liquidare, in favore del contribuente, per le spese relative al secondo grado, l’importo di euro 568,00 (determinato secondo i valori medi), oltre accessori di legge. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore della contribuente le spese del secondo grado di giudizio nella misura di € 568,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap ; condanna l’intimata al rimborso delle spese concernenti il presente giudizio, che liquida in € 536,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.