Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17470 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6208/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 1701/2024 depositata il 7/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025 dal Cons. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE è risultata vittoriosa a seguito di appello proposto dall’incaricato per la riscossione , essendo stata -con la sentenza qui impugnata -confermata la pronuncia di primo grado,
con cui era stato dichiarato l’annullamento dell’intimata ingiunzione di pagamento.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa Soc. RAGIONE_SOCIALE affidandosi a due motivi.
La parte pubblica è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del c.p.c. -il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nella parte in cui risulta dichiarata la ricorrenza di ‘giusti motivi’ ai fini della disposta compensazione delle spese del grado, senza alcuna illustrazione delle ragioni di tale decisum .
1.2. Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. – la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando violazione delle regole del riparto delle spese di lite.
I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione e sono fondati.
2.1. Premesso che la dicitura ‘giusti motivi’, senza altra precisazione, non spiega nulla, va ricordato come già da tempo sia stato affermato che il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente.
2.2. Ed infatti, è stato più volte affermato che già nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso
siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
2.3. Peraltro, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa.
Ancora, sempre in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla l. n. 69 del 2009 (e poi sostituita dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv., con modif., dalla l. n. 162/2014), non
possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
Pertanto, il mero riferimento alla ‘peculiarità delle questione trattata’, contenuto nella sentenza qui impugnata, non è certamente idoneo a sorreggere la disposta compensazione del giudizio di appello, avuto riguardo alle specifiche ragioni individuate nel citato comma secondo dell’art. 92 cod. proc. civ. (nell’ultima versione ‘ratione temporis’ applicabile nel caso di specie) , che, semmai, legittima tale pronuncia in caso di ‘assoluta novità della questione tratta’ (oltre che nelle ipotesi di mutamenti de lla giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) o, al limite, nell’eventualità della sussistenza di ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’, per effetto della sentenza di illegittimità costituzionale n. 77 del 2018, come anche alla stregua del disposto dell’art. 15, comma secondo, del D. Lgs. n. 546/1992 (v., da ultimo, Cass. n. 23592/2024), che, certamente, non sono riconducibili alla sostenuta mera ‘peculiarità della questione’.
Ne consegue che il ricorso è fondato e deve, perciò, essere accolto, con la derivante cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi e provveda a regolare anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/06/2025.