Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15354 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15354 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Irap -Cartella di pagamento -2010
sul ricorso iscritto al n. 1414/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in INDIRIZZO Roma.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-resistenti –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1376/2020, depositata in data 3 giugno 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva nei confronti di NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA IRAP, per l’anno di imposta 2010.
Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Roma con sentenza n. 10654/2017 accoglieva il ricorso, annullando la cartella impugnata.
Contro tale sentenza proponeva appello dinanzi alla C.t.r. del Lazio il contribuente limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese di lite; proponeva altresì appello incidentale l’Ufficio ribadendo che la cartella di pagamento sarebbe stata notificata nei termini.
Con sentenza n. 1376/2020, depositata in data 3 giugno 2020, la C.t.r. rigettava l’appello principale del contribuente e l’appello incidentale dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’agenzia delle Entrate e L’agenzia delle Entrate Riscossione non hanno notificato e depositato controricorso, ma hanno prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, primo comma e secondo comma e dell’art. 111 Cost. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ)», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha compensato le spese di lite del giudizio di primo grado senza fornire idonea motivazione al riguardo.
2. Il motivo è fondato.
La questione agitata riguarda la motivazione adottata in primo grado per disporre la compensazione delle spese pur in presenza di una parte vittoriosa (il contribuente) ed in particolare l’assunto secondo cui la compensazione si rendeva opportuna in considerazione dell’essere la dichiarata prescrizione maturata solo da 16 gg dalla notifica della cartella.
2.1. Costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice, sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, del tipo “la peculiarit à della vicenda” esaminata (cfr. tra le tante: Cass. 25/09/2017, n. 22310) è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019).
E’ , dunque, una verifica “in negativo” -in ragione della “elasticit à̀ ” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157) -quella demandata a questa Corte. La quale , pertanto, è chiamata a stabilire se le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”, e ci ò̀ , tra l’altro, pure in conformit à̀ con l’avvenuta “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimit à̀ sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053, nonch é́ , “ex multis”, Cass. 20 novembre 2015, n. 23828; Cass. 5 luglio 2017, n. 16502; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), giusta l’avvenuta “novellazione” -da parte dell’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, applicabile “ratione temporis” al presente giudizio -dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ..
Tale è , dunque, la “cornice” in cui va iscritto il sindacato da compiersi sulla motivazione » (Cass. Sezione 6 -3, n. 21400 del 2021, in motivazione).
2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testé declinati, allorquando si è limitata a ritenere motivata la compensazione delle spese di giudizio di primo grado con una motivazione assolutamente tautologica, richiamando e condividendo la motivazione della C.t.p., la quale, a sua volta, si fonda su un argomento (il numero dei giorni successivi alla maturazione della prescrizione) logicamente e giuridicamente indifferente rispetto all’esito del giudizio nel merito ed all’attribuzione delle spese di lite conseguente.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.