Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3031/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege ;
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 9254/2017 depositata il 08/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale e ha respinto il suo appello incidentale contro la sentenza n. 1966/2016 del 7.3.2016 e depositata il 23.3.2016 con cui la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta aveva accolto il ricorso della contribuente contro cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di credito IVA ritenuto non spettante, compensando le spese di lite.
Il ricorso è fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 « in relazione al governo RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio », laddove la CTR ha ritenuto che i primi giudici avessero fornito idonea motivazione in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, pur non essendo state esplicitate le « gravi ed eccezionali ragioni » che possono giustificare la compensazione.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 36 d.gs. n. 546/1992, per motivazione apparente, non avendo la CTR esplicitato le ragioni per cui la sentenza di primo grado non meritasse riforma secondo quanto dedotto con l’appello incidentale.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., errata applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 nel « governo RAGIONE_SOCIALE spese della fase di gravame », per aver la CTR errato nel ritenere che « l’esito » del giudizio d’appello potesse giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di quel grado di giudizio.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, laddove la CTR si era limita ad osservare che « L’esito della controversia impone la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo grado », non motivando sulle ragioni di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado.
Va respinta l’eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, sollevata dalla controricorrente, perché l’atto contiene tutti gli elementi occorrenti per comprendere e valutare le censure rivolte alla sentenza impugnata (Cass. n. 12481 del 2022); nel merito, è prioritario, anche sulla scorta del criterio della ragione più liquida, l’esame del secondo motivo che è fondato, cosicché gli altri restano assorbiti.
5.1. Va premesso che nel processo tributario, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 (« Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate »), è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9312 del 2024 e altra giurisprudenza ivi citata).
5.2. Soccorre anche la giurisprudenza di questa Corte formatasi sotto la vigenza dell’art. 92 comma 2 c.p.c. ante riforma del 2014 e post riforma del 2009 (l. n. 69/2009), che dispone: « Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ». In proposito si è spiegato che quella RAGIONE_SOCIALE ‘gravi ed eccezionali
ragioni’ costituisce una nozione elastica, in cui rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 15495 del 2022; Cass. n. 21157 del 2019), aggiungendosi che la formula motivazionale non soddisfa il precetto normativo ove non superi la soglia della genericità (cfr., Cass. nn. 221 del 2016, 11217 del 2016, 14411 del 2016, 2310 del 2017) e, proprio perché si tratta di soddisfare una specifica regola normativa, il giudizio è censurabile in cassazione (Cass. n. 23059 del 2018). Tuttavia, il ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ non può essere sindacato in questa sede al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente e oltre le ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495 del 2022).
5.3. In questo caso, la CTR ha confermato la statuizione del giudice di primo grado « per aver i primi Giudici fornito idonea motivazione in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese facendo riferimento alla qualità, squisitamente giudica, RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e la obiettiva difficoltà interpretativa RAGIONE_SOCIALE stesse ». I primi giudici, a loro volta, avevano compensato le spese osservando che « La qualità della questione e le difficoltà interpretative ad essa sottese consigliano l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ». La CTR conferma il giudizio espresso dalla CTP, adottando le stesse formule che nulla dicono, in concreto, sulle specifiche questioni esaminate e non offrono alcun elemento in grado di apprezzare ‘qualità’ e ‘difficoltà interpretativa’ dei temi sottoposti al loro esame, e non prende in esame le doglianze dell’appellante, il quale aveva osservato tra l’altro che « la giurisprudenza posta a base del deciso è anteriore alla notifica dell’atto impugnato ».
5.4. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del
“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).
5.5. E’ evidente che quelle formule astratte, prive di concreti riferimenti alla causa, non consentono alcun controllo sulla decisione della CTR né è possibile dare contenuto e sostanza alla motivazione riferendosi al resto della sentenza che non rivela elementi di ‘qualità’ giuridica e ‘difficoltà interpretativa’ tali da integrare le ‘gravi’ ed ‘eccezionali’ ragioni che possono giustificare
la compensazione: secondo quanto risulta dalla pronuncia impugnata, « I primi Giudici hanno rilevato l’illegittimità della cartella perché emessa senza un precedente avviso motivato di rettifica e senza una preventiva provocazione al contraddittorio » e si tratta di tema su cui non mancano precise indicazioni nella giurisprudenza di questa Corte ( v. Cass. n. 12762 del 2006; Cass. n. 14070 del 2011; Cass. n. 25329 del 2014).
Conclusivamente, il secondo motivo deve essere accolto, assorbiti gli altri, con rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2024