Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22475 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12231/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME di COGNOME NOME, rappresentata e difesa dal l’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Campania (SA), ove elettivamente domiciliata (indirizzi p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: avvEMAIL e EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 gennaio 2024, n. 4/16/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 gennaio 2024, n. 4/16/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA da parte dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, in dipendenza di cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA per l’importo complessivo di 967,47, a titolo di IRPEF relativa all’anno 2007 e di tassa automobilistica relativa all’anno 2007, ha accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 16 gennaio 2023, n. 664/36/2023, con compensazione delle spese giudiziali.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione tra le parti delle spese giudiziali senza alcuna motivazione.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche
circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).
1.3 Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata sic et simpliciter dal giudice di appello in dispositivo.
1.4 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito) secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 , primo comma, cod. proc. civ.
Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della intimata alla
rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole (valore della causa: € 967,47), sulla base dei valori medi (come da note spese), nella misura di € 552,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 568,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv. NOME COGNOME da Campania (SA), per dichiarato anticipo (come si evince dalla dichiarazione resa da quest’ultimo nell’ atto di appello, allegato nella documentazione prodotta in sede id legittimità).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l ‘intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 552,00 per compensi del giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 568,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, Avv.
NOME COGNOME da Campania (SA), per dichiarato anticipo; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, Avv. NOME COGNOME da Campania (SA) e Avv. NOME COGNOME da Campania (SA), per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno