Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
sul ricorso iscritto al n. 4780/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Firenze, ove elettivamente domiciliato (p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 30 giugno 2020, n. 459/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
tributaria regionale della Toscana il 30 giugno 2020, n. 459/06/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di fermo amministrativo di autoveicolo fino alla concorrenza dell’importo di € 80.419,48 in dipendenza di varie cartelle di pagamento per debiti tributari ed extratributari, ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 2 agosto 2018, n. 700/02/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
nel confermare la decisione di prime cure, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali fosse stata correttamente giustificata sul duplice presupposto del «dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla portata applicativa dell’art. 60 dpr 600/73 in relazione all’art. 140 c.p.c. e dunque in punto modalità di notifica nei confronti di soggetto non reperito», e della soccombenza del ricorrente per l’ implicito rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.;
l RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di
discussione;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali nel procedimento di prime cure fosse giustificata dalla sussistenza di «gravi ragioni»;
1.1 il motivo è fondato per le seguenti ragioni;
1.2 va premesso che, in tema di spese nel giudizio tributario, l’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del. d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall’1 gennaio 2016 , con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in modo autonomo rispetto al codice di procedura civile, stabilendo che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»;
1.3 il legislatore tributario, quindi, ha disciplinato le fattispecie di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite autonomamente, e non più tramite il rinvio espresso all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come disponeva invece l’art. 15, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo antecedente alla suddetta novella (a tenore del quale: «La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile»);
1.4 a sua volta, l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente (come novellata dal l’art. 13, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che si applica, a norma dell’art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, in parte o per intero;
1.5 in seguito, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 7 marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 , secondo comma, cod. proc. civ., « nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni », con la precisazione che « l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’articolo 111 Cost., comma 6 °, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati »; 1.6 dunque, anche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ , che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29226); tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206);
1.7 argomentando nel senso che: « In diritto sussiste effettivamente dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla portata applicativa dell’art. 60 d PR 600/73 in relazione
all’art. 140 c.p.c. e dunque in punto modalità di notifica nei confronti di soggetto non reperito. Tali elementi rendono la fattispecie certamente ‘particolare’, particolarità che integra senz’altro le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ previste nella formulazione attuale dell’art. 15 d PR 546/1992, ed espunte, al contrario, dal codice di procedura civile », il giudice di appello non si è uniformato alle prescrizioni dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f, nn. 1 e 2, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall’1 gennaio 2016), il quale collegava in modo automatico la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali alla soccombenza di una parte rispetto all’altra parte e con sentiva la compensazione (totale o parziale) RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali soltanto nel caso di
n
tema di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito , rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di « gravi ed eccezionali ragioni “» di cui all’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall ‘art. 45, comma 11, dell a
legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni (Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2016, n. 1521);
1.10 aggiungasi che, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di processo civile (ma con estensibilità del principio anche al processo tributario, ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, essendo pacifico che il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., potendo, altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva ” temeraria “, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto -Cass. Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13899; Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2015, n. 1952; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2022, n. 26920), il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell ‘ integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un ‘ ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi dell ‘ art. 92 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez, 6^-3, 12 aprile 2017, n. 9532; Cass., Sez. 6^-3, 15 maggio 2018, n. 11792; Cass., Sez. 2^, 6 giugno 2022, n. 18036);
1.11 ne discende che nemmeno la ratio residuale è idonea a dare fondamento alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa – per il solo rinnovo della statuizione sulle spese giudiziali – alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo