Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 14303-2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE BIELLESE RAGIONE_SOCIALE VERCELLESE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
COMUNE DI COGNOME PO, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza n. 195/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 9/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non /4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
partecipata del l’11 DELL’ORFANO
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva disposto la compensazione delle spese di lite all’esito dell’accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n.
, con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento, emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Fontanetto Po, per omesso pagamento TOSAP 2018.
La Concessionaria resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato.
Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che, a differenza di quanto si sostiene nel controricorso, la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366, primo comma, c.p.c. ed avendo la ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-4 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare
le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati;
2.1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 54, 91 e 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. per avere la Commissione tributaria regionale disposto la compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge e per aver omesso di provvedere alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
2.2. Va premesso che il potere del Giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di conc orso di altri giusti motivi» (cfr. Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò «in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte Cost., sent. n. 157/2014).
2.3. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
2.4. Tale evenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.
2.5. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che -essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 6 settembre 2019 -trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese -oltre che per soccombenza reciproca -è prevista solo «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
2.6. Questa Corte ha, quindi, statuito che «ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 3977 del 2020).
2.7. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio), o «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020 cit.).
2.8. In particolare, in tema di spese legali, la compensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta
a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495 del 2022).
2.9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporis applicabile, non si è dunque trincerata dietro un’insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni», riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.
2.10. Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («L’alternanza del giudicato e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, in cui nelle more del giudizio era intervenuta, tra le medesime parti e per analoga fattispecie, pronuncia di questa Corte, a cui si erano uniformati i Giudici d’appello, in presenza di altri, discordanti, precedenti giurisprudenziali, integra, pertanto, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa.
2.11. È in fondata anche la doglianza circa l’omessa pronuncia relativamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
2.12. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere l’appello dell’odierna ricorrente, ha infatti espressamente disposto la compensazione delle spese di lite sia per il primo che per il secondo grado in ragione dell’ esito complessivo del giudizio.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso va respinto.
La ricorrente, soccombente, va condannata in favore della controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura
liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidandole in euro 1.486,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da