Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18474 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 18582/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 771/15/2023, depositata il 15.02.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME proponeva ricorso avverso un atto di pignoramento presso terzi, notificatole in forza di tre cartelle di pagamento, relative a crediti di natura tributaria, impugnate in separati giudizi;
la CTP di Roma dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario e l’inammissibilità del ricorso per il resto, compensando le spese tra le parti nella misura del 75% e condannando la COGNOME alla loro rifusione, in favore della resistente, nella misura del restante 25%;
contro
la sentenza di primo grado la contribuente proponeva appello con riferimento alla parte in cui l’aveva condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, chiedendo che l’agente della riscossione fosse condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado o che fosse disposta, in subordine, la loro integrale compensazione;
la CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il motivo di appello, proposto dalla contribuente in via subordinata, disponendo la integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, rilevando che i procedimenti relativi agli atti presupposti (le cartelle di pagamento) erano stati definiti con provvedimento di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sicchè per il giudizio introdotto avverso l’atto di pignoramento presso terzi appariva giustificato disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese per entrambi i gradi di giudizio;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 2909 cod. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR disposto l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di giudizio, senza fornire idonea motivazione al riguardo; precisa che le tre cartelle di pagamento, sottese all’atto di pignoramento presso terzi, erano state
tutte già annullate prima della conclusione del giudizio di primo grado, a seguito del provvedimento di sgravio, che di detto annullamento era stata fornita idonea documentazione al primo giudice e che con l’atto di appello era stato eccepito il giudicato nel frattempo intervenuto con riferimento alle sentenze conclusive dei giudizi riguardanti le cartelle di pagamento annullate;
– il motivo è infondato;
-la CGT ha indicato nella motivazione le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ per le quali ha ritenuto di compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado, individuandole nel fatto che ‘i procedimenti relativi agli atti presupposti sono stati definiti con provvedimento di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere’ ; – a tale proposito è stato precisato che ‘Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l’obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese’ (Cass. n. 22231 del 2011; n. 7273 del 2016; n. 19947 del 2010; n. 3950 del 2017);
-del resto, la stessa contribuente aveva formulato nell’atto di appello, in via subordinata, la richiesta di integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese relative al giudizio di primo grado e il giudice di appello, nel ritenere fondata la domanda subordinata, ha disposto a quel punto , in ragione della parziale soccombenza dell’appellante, anche la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado;
– in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione dell’intimata RAGIONE_SOCIALE.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024