Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2539 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4149 del Ruolo Generale dell’anno 2025, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
E
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATO
avverso la sentenza numero 1873/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, pubblicata in data 8 luglio 2024.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria confermava la sentenza numero 3800/22 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Calabria, la quale, pur accogliendo il ricorso proposto dal contribuente ed annullando l’atto impugnato (NUMERO_DOCUMENTO accertamento numero NUMERO_DOCUMENTO, emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’omesso versamento del contributo consortile di bonifica per l’anno 2017), aveva compensato le spese di lite.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE non si costituivano in giudizio, rimanendo intimati.
La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
Con i due motivi adAVV_NOTAIOi a sostegno dell’impugnazione, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente ha denunciato: -ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura
civile, la violazione degli articoli 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, e 36, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, per essere contraddistinta la motivazione della pronuncia gravata da una sostanziale apparenza, non permettendo di comprendere le ragioni che avevano inAVV_NOTAIOo la corte regionale a confermare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva compensato le spese di lite; ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e dei principi di soccombenza e causalità, per essere stata disposta la compensazione delle spese di lite nonostante non ricorressero i relativi presupposti.
3. I motivi sono infondati.
3.1. La riformulazione dell’articolo 360, comma 1, numero 5, del codice di procedura civile, disposta dal decreto legge numero 83 del 2012, convertito dalla legge numero 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’,
esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, nell’ambito di un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’articolo 111, comma 6, della Costituzione (cfr. Cass. n. 22598/18).
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’articolo 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr.
Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).
3.2. Nel caso di specie, non è possibile ritenere, innanzi tutto, che ricorra un’ipotesi di inesistenza della motivazione, essendo state enunciate le ragioni che hanno inAVV_NOTAIOo la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria ad aAVV_NOTAIOare, con riguardo alle spese di lite, la statuizione avversata dal ricorrente, consistenti -le suddette ragioni- nel riferimento, contenuto nella decisione di primo grado, alla ‘particolare complessità della controversia’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2, nonché quella emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, a pagina 3).
Né ricorre un’ipotesi di apparenza della motivazione, che è pienamente rispettosa del ‘minimo costituzionale’ al quale si è fatto precedentemente cenno, in quanto la corte di merito ha esplicitato tali ragioni in maniera chiara, precisa e comprensibile, tanto da permettere di cogliere, senza aporie, incertezze o contraddizioni, l’ iter logico-valutativo che ha portato alla maturazione del convincimento trasfuso nel decisum .
3.3. Altrettanto prive di pregio, d’altro canto, si rivelano le argomentazioni del ricorrente con riferimento all’asserita impossibilità di ricondurre le summenzionate ragioni nell’ambito delle ipotesi in cui è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
3.4. Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato esperibile in sede di legittimità, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, è circoscritto all’accertamento dell’insussistenza della violazione del principio secondo il quale
non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685/19). Esula, infatti, dai poteri di questa Corte, rientrando in quello discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 24502/17). E ciò anche in ragione dell’elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione (cfr. Corte Cost. n. 157/14), non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 20755/25).
L’articolo 15 del decreto legislativo numero 546 del 1992, del resto, permette di compensare le spese di lite non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche al cospetto di gravi ed eccezionali ragioni, che individuano e delimitano il potere giudiziale di compensazione -come è stato stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, prendendo le mosse anche da quella elaborata in seno al consolidato indirizzo ermeneutico maturato con riferimento alla corrispettiva norma processualcivilistica di cui all’articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile (anche dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018), attesa la sostanziale identità di ratio sottesa alle due disposizioni- che presuppone pur sempre la necessità che, in sede di motivazione, esse -e, cioè, le gravi ed eccezionali ragioni- siano adeguatamente esplicitate e, nel contempo, non siano illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9312/24).
Ciò non di meno, rimarcato che la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta ad una nozione connotata da una evidente flessibilità, che ricomprende, tra le altre, quelle situazioni di obiettiva incertezza circa il diritto controverso e che può essere apprezzata dal giudice di legittimità solo nel caso in cui quello di merito si sia limitato ad una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr. Cass. n. 9876/25), il vaglio demandato a questa Corte non può mai giungere fino a delibare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni della compensazione, a meno che la statuizione dell’autorità giudiziaria di merito -circostanza che non si è verificata nella vicenda in esame- non contrasti con le evidenze di causa o con la giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. n. 15495/22).
3.5. Nel caso di specie, la corte regionale calabrese, reputando sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella ‘particolare complessità della controversia’, quale evocata nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza (che ha evidentemente inteso fare riferimento alle circostanze esposte nella motivazione, che è analitica e dettagliata nella puntuale e specifica disamina delle molteplici questioni di fatto e di diritto dibattute, dalla cui scorsa emerge agevolmente la natura non semplice dell’attività di ricostruzione fattuale di tutti i profili rilevanti ai fini della decisione, di reperimento, individuazione ed interpretazione della normativa applicabile e della documentazione versata in atti), non ha dato luogo ad alcun contrasto con le evidenze processuali, né con la giurisprudenza consolidata, atteso che le
gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite possono riguardare anche specifiche circostanze o peculiari aspetti della controversia (cfr. Cass. n. 6059/17, Cass. n. 2206/19, Cass. n. 20049/22, Cass. n. 1572/23, Cass. n. 29226/23, Cass. n. 9312/24).
In continuità con questi principi, infatti, è stato sostenuto che non è precluso all’autorità giudiziaria disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia, desumibile dalle sue peculiarità fattuali o da quelle più eminentemente giuridiche, a maggior ragione quando siano caratterizzate da profili suscettibili di interpretazioni di diverso segno (cfr. Cass. n. 18074/23), sempre tenendo a mente, in ogni caso, che il sindacato di questa Corte sulla motivazione della decisione di merito riguardo alla compensazione delle spese di lite è limitato all’illogicità ed erroneità delle ragioni adAVV_NOTAIOe a sostegno della decisione, restando, per il resto, rimessa alle corti territoriali ogni valutazione in ordine all’ an e al quomodo delle gravi ed eccezionali ragioni previste dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 21704/24).
3.6. Nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria ha indicato -facendo riferimento al convincimento espresso in prime cure- quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni giustificatrici della compensazione, richiamando sostanzialmente la vicenda fattuale e le difficoltà che aveva comportato sul piano della sua ricostruzione, nonché dell’individuazione ed interpretazione dei criteri e dei parametri stabiliti dalla legge ed, ancora, degli atti e dei documenti all’uopo occorrenti. E questa valutazione, che riposa su una
motivazione tutt’altro che inesistente o apparente, non può essere scrutinata, in sede di legittimità, laddove sottende un apprezzamento del ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ della controversia. Ciò in quanto questa Corte può conoscere delle gravi ed eccezionali ragioni che abbiano inAVV_NOTAIOo il giudice di merito a compensare le spese di lite solamente nel caso in cui la decisione sia stata ancorata ad enunciazioni o affermazioni astratte o, comunque, non puntuali, così restando violato il precetto di legge, ravvisabile allorquando le argomentazioni dell’autorità giudiziaria adita -come si è già avuto modo di dire in precedenza- non corrispondano alle evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere aAVV_NOTAIOata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione delle parti intimate .
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME