Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21445 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24533/2023 R.G. proposto da :
Avvocato COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso il proprio studio (CODICE_FISCALE, che si difende in proprio;
-ricorrente-
CONTRO
ROMA COGNOME, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO n. 2132/2023 depositata il 13/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME ricorre, in proprio, quale procuratore antistatario di NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado del Lazio, in ordine al pagamento delle spese di lite, dichiarando cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento, ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza.
Il Comune di Roma Capitale resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’avv. NOME COGNOME formula due motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione delle spese di lite formulata in sede di ottemperanza. Ricorda di avere agito in ottemperanza, dopo avere notificato alla parte soccombente atto di diffida e messa in mora, con invito a provvedere nel termine di 90 giorni, trascorso inutilmente il quale proponeva ricorso avanti alla C.T.R. di Roma, in data 2 settembre 2022. Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio adducendo di avere adempiuto, nelle more del giudizio di ottemperanza. Nonostante l’espressa proposizione della domanda relativa alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di ottemperanza il giudice ometteva la pronuncia.
Con il secondo motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli
artt. 15, 46 e 70 del d. lgs. 546 del 1992, nonché dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite. Sostiene che, ove si volesse leggere l’espressione ‘spese compensate’ come statuizione sulle spese che stabilisce per implicito la soccombenza virtuale della controparte, egualmente la decisione violerebbe l’art. 15 del d. lgs. 546 del 1992, posto che non è consentito compensare le spese, se non per gravi ed eccezionali ragioni.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi .
Invero la Corte di giustizia tributaria nello statuire la compensazione delle spese di lite, decide sulla relativa domanda di condanna al pagamento, ancorché disattendendola.
Il secondo motivo è fondato.
Secondo questa Corte ‘Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. (Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23592; Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n. 9312).
Nel caso di specie, la succinta motivazione della decisione qui impugnata, dopo avere premesso che Roma Capitale aveva richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento della somma liquidata in favore dell’avv. COGNOME e che il pagamento
risultava dagli atti, si è limitata a dichiarare la cessata materia del contendere ed a statuire che ‘le spese possono compensarsi’, senza indicare a sostegno della propria decisione alcuna argomentazione. Né le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 15 d. lgs. 546 del 1992 sono ricavabili dalla complessiva motivazione del provvedimento.
L’ordinanza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa l’ordinanza impugnata in elazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.